Il Decreto aiuti (DL 50/2022 convertito in L 91/22) convertito in legge può essere visto per molti come un regalo di natale arrivato in anticipo.
Questo perché le modifiche che sono state introdotte sono molteplici e rilevanti.
Ad esempio:
- è possibile chiedere la rateizzazione per un debito di importo sino ad euro 120.000 (prima era sino ad euro 60.000);
- la rateizzazione automatica si ha per 72 rate senza dover allegare, per ottenere la dilazione massima, lo stato di difficoltà del richiedente;
- la decadenza dal beneficio del termine avviene con il mancato pagamento da parte del contribuente di 8 rate anche non consecutive;
- è stata resa definitiva la possibilità di compensare i crediti vantati nei confronti della PA con i debiti iscritti a ruolo.
Le domande devono essere presentate on line dal 16 luglio utilizzando i modelli che l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione.
L’importanza di quanto sta accadendo è ancor più evidente se ci ricordiamo che la cartella esattoriale è il mezzo attraverso il quale l’Agenzia delle Entrate – Riscossione (ex Equitalia) rende noto al contribuente che ha iscritto a ruolo il titolo esecutivo in forza del quale gli intima il pagamento delle somme che deve agli enti impositori.

Ricordiamo, che l’Agenzia delle Entrate – riscossione è responsabile solo della consegna della cartella. Il credito sotteso alla stessa può derivare dal presunto omesso pagamento di tributi, imposte, sanzioni amministrative, crediti lavorativi di natura previdenziale (scopri il termine “Ente impositore”).
Dalla natura del credito poi dipenderà il tipo di opposizione da redigere e il giudice competente.
Per esempio, se la cartella è per il presunto omesso pagamento di verbali e violazioni al c.d.s, sarà competente il Giudice di Pace, indipendentemente dal valore economico incorporato nella cartella. Invece, se la cartella di pagamento riguarda il presunto omesso pagamento di imposte e tasse, sarà di competenza delle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali (primo e secondo grado), territorialmente competenti. Se il credito sotteso invece, avrà natura previdenziale, ossia avrà per oggetto presunti crediti vantati, ad es. dall’INPS, o da altri istituti di previdenza, sarà competente il Tribunale, nella sezione Lavoro. A seconda della natura del credito sotteso alla cartella esattoriale, e di conseguenza del Giudice competente.
La cartella pertanto non è altro che un mezzo attraverso il quale viene richiesto il pagamento di una determinata somma di denaro per conto di un ente creditore.