EMERGENZA CORONAVIRUS: aiuti legati al mondo dello sport

Elisa Boreatti
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L’emergenza epidemiologica da COVID-19 che si è abbattuta sul nostro paese ha messo in ginocchio tutte le attività produttive e sta avendo dei risvolti sconvolgenti a livello economico. Tra tutti i settori, uno dei più colpiti è quello relativo al mondo dello sport che, fin dai primi provvedimenti attuati dal Governo, ha visto palestre chiuse, impossibilità a dar luogo a manifestazioni sportive di ogni genere e così via.

Come detto, tutto questo ha recato un grave danno a tutti gli operatori del settore, a partire dai collaboratori sportivi dilettanti, per arrivare alle associazioni e società sportive dilettantistiche e professionistiche.

Per tale motivo il decreto-legge n.18 del 17.03.2020 ha previsto alcune disposizione a sostegno del settore sportivo che analizziamo qui di seguito.

Innanzi tutto, l’artico 61 del decreto-legge prevede, a favore di federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché a soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori, la sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi per l’assicurazione obbligatoria.

È prevista la possibilità di differire i versamenti richiamati, da effettuarsi in un’unica soluzione, al 31 maggio 2020 senza l’applicazione di sanzioni ed interessi.

Il legislatore ha inoltre previsto, con l’articolo 95 del decreto legge qui in analisi, per le federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, la sospensione dei termini per il pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all’affitto di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali. La sospensione è prevista dalla data di entrata in vigore del decreto, ossia dal 17.03.2020, fino al 31.05.2020.

I versamenti dei canoni sospesi dovranno poi essere effettuati alternativamente o in un’unica soluzione entro il 30.06.2020, oppure mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.

Bisogna porre attenzione al fatto che, quanto previso dall’art. 95 del D.L. n.18/2020, riguarda solo ed esclusivamente i contratti di locazione e di concessione stipulati con apparati della pubblica amministrazione, e nessun valore ha invece su quelli stipulati con privati o società. Questo sta a significare che se un’A.S.D. ha in essere un contratto di locazione stipulato con il Comune di Milano per l’utilizzo della Palestra “Tal dei Tali” potrà accedere alla previsione normativa di cui all’art 95 del decreto-legge e sospendere dunque il versamento dei canoni di locazione; diversamente, se un’A.S.D. ha stipulato un contratto di lozione di un’immobile adibito a palestra con un privato cittadino, non potrà accedere ai benefici di cui all’art.95 del decreto-legge.

Spostando l’attenzione su chi opera all’interno delle federazioni, associazioni e società sportive e focalizzandosi dunque sulla figura dei collaboratori sportivi, è da evidenziare che l’articolo 96 del decreto-legge n.18 del 17.03.2020 ha previsto per questa categoria di soggetti una indennità di importo pari ad € 600,00 per il mese di marzo.

Tale indennità è riconosciuta da Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 50 milioni di euro, a tutti coloro che, alla data del 23.02.2020, avevano in essere un contratto di collaborazione presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche.

Altra condizione prevista per accedere a tale indennità è la mancata percezione di altri redditi da lavoro; questo significa che qualora un soggetto abbia un contratto di collaborazione con una S.S.D. e contemporaneamente svolga un’attività professionale e sia dunque detentore di P.Iva, oppure abbia un contratto di lavoro subordinato, non potrà accedere a tale indennità.

Le domande degli interessati dovranno essere inoltrate a Sport e Salute S.p.A. insieme all’autocertificazione della preesistenza del rapporto di collaborazione e della mancata percezione di altro reddito da lavoro. Sport e Salute S.p.A., analizzate le richieste, erogherà le indennità sulla base dell’ordine cronologico di presentazione.

Le modalità di presentazione delle domande ed i criteri definitivi di gestione del fondo previsto ad hoc, saranno individuate con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con Sport e Salute S.p.A entro il 30.04.2020.

Si segnala comunque che allo stato (24.03.2020), in assenza del richiamato decreto attuativo, Sport e Salute S.p.A. ha attivato comunque un indirizzo email dedicato: curaitalia@sportesalute.eu.

Le misure adottate con il decreto-legge analizzato sono importanti ma non certo sufficienti per sostenere l’intero settore dello sport, basti pensare che secondo il rapporto ISTAT 2018 ci sono 1.072.930 collaboratori sportivi dilettanti nel regime del 10 mila euro e che quindi il fondo di 50 milioni di euro stanziato non risulterà essere sufficiente a far fronte a tutte le richieste che saranno avanzate.

Ancora, non è stata pensata a nessuna forma di tutela per le associazioni o società sportive titolari di contratti di locazione con privati o società, dal momento che le disposizioni dell’art. 95 fanno riferimento unicamente ai contratti stipulati con le pubbliche amministrazioni, e che quanto disposto in tema di credito d’importa dall’art. 65 non risulta altresì applicabile dato che gli immobili adibiti a palestra sono accatastati come C/4 o D/6.

Alla luce di tutto ciò, è auspicabile che in sede di conversione in legge del presente decreto, maggiori tutele siano previste per il settore dello sport.

Riproduzione Riservata

avv. Elisa Boreatti    dott. Luigi Faggiano

 

Si allega:

Decreto Legge Cura Italia

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