Il Decreto Rilancio ha prorogato di 12 mesi la permanenza della Start-up nella sezione speciale del registro imprese: permangono (quindi) i rimedi del sovraindebitamento

Elisa Boreatti
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La start-up innovativa può venir definita come un’impresa appena costituita, che deve avere  un’organizzazione temporanea, che ha al centro del proprio modello di business l’innovazione e che è progettata per ideare un modello di “business” ripetibile.

Le start-up innovative, in quanto tali, non solo beneficiano di agevolazioni fiscali, ma anche che in caso di crisi non seguono le cd procedure concorsuali maggiori, ma possono beneficiare degli strumenti previsti per la composizione della crisi da sovraindebitamento sempre che risultino iscritte nella apposita sezione speciale del registro delle imprese e che rendano annualmente la dichiarazione di possedere i requisiti.

Ma una società di capitali nata come “start-up innovativa” rimane tale a vita?

La risposta, invero, la ricaviamo dalle prime righe di questa breve nota, ed è negativa perché la start-up è tale se è nuova o se è costituita da non oltre 5 anni dalla sua costituzione.

È stato ritenuto, infatti, che questo sia l’arco temporale entro il quale una startup smetta di esserlo per trasformarsi in un’azienda vera e propria società assoggettabile a quelle che un tempo erano le procedure concorsuali.

Il Tribunale di Udine il 28.6.2022 con il decreto di apertura di liquidazione del patrimonio di una procedura a favore di una società che aveva presentato istanza ante CCII (ricordiamoci che in questo periodo transitorio siamo in un sistema di vigenza ancora di procedura nate sotto l’egida della legge antisuicidi / il cd sistema del doppio binario) ci ha ricordato un dato molto rilevante.

Quale?

Che a seguito dell’emergenza coronavirus, il Decreto Rilancio (D.L. 34/2020, art. 38, c. 5) ha prorogato di 12 mesi la permanenza nella sezione speciale del Registro delle imprese per le Start-up innovative regolarmente iscritte nella sezione speciale alla data del 19.5.2020. In forza di questa proroga, presenti gli altri requisiti soggettivi ed oggettivi ed assenti le condizioni ostative, il Tribunale di Udine ha dichiarato aperta la procedura di liquidazione dei beni ex art 14 quinquies L. 3/2012.

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