La delibera condominiale è lo strumento che permette ai condomini di dare esecuzione alla decisione che hanno assunto durante l’assemblea con riferimento ad uno dei temi presenti nell’ordine del giorno inviati dall’amministratore ai condomini e contenuti nella convocazione all’assemblea condominiale.
Non tutti i documenti redatti in sede di assemblea condominiale possono essere considerati una delibera.
La delibera condominiale è tale quando ha la forma scritta (“delle riunioni si redige processo verbale“, la delibera va quindi scritta sul verbale di assemblea). Di essa deve essere riportata la votazione per iscritto con indicazione del numero dei voti e dei millesimi. Ed ancora, la delibera è obbligatoria, è immediatamente esecutiva per tutti i condòmini, produce effetti immediati dal momento della sua approvazione e può essere invalidata in caso di vizi di nullità o annullabilità.
Ebbene formata una delibera valida ed immediatamente esecutiva i condomini cosa possono fare, vi danno esecuzione “diretta”? No, l’art. 1131 cc dispone che è l’amministratore che ne dà esecuzione.
Inutile dire che, anche se il codice civile non indica una data entro la quale deve essere eseguita la delibera (quindi ragionando a contrario si potrebbe dire cha la delibera è sempre valida), questo dovrebbe avvenire nell’immediatezza.

E SE QUESTO NON ACCADESSE?
Si pensi ad esempio ad una delibera che disponde l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria dell’edificio.
Ora se questo avvenisse, ad esempio, perché nella delibera non viene riportata l’approvazione del preventivo e la scelta della ditta esecutrice dei lavori perché situazioni non verificatesi in sede di assemblea, allora l’amministratore correttamente non potrà attivarsi; dovrà solo limitarsi a fissare una nuova assemblea affinchè provveda a deliberare sulle anzidette lacune.