Concludo quella che è a grandi linee la rappresentazione delle fasi che caratterizzano la procedura della liquidazione controllata e che vi ho rappresentato nei precedenti articoli, parlandovi di quello che si verifica in occasione della pronuncia del decreto di chiusura della stessa.
Infatti il Tribunale, una volta decorsi tre anni o una volta che si è concluso il programma liquidatorio, pronuncia il decreto di chiusura della procedura e al contempo, se sussistenti i requisiti, anche la cd dichiarazione di esdebitazione. Attenzione però ad un dato: la dichiarazione non estingue l’obbligazione, ma rende solo inesigibile il credito che non è stato soddisfatto nell’ambito della procedura liquidatoria.
Questo ha quale ulteriore conseguenza il fatto che restano salvi i diritti vantati dai creditori nei confronti dei coobbligati e dei fideiussori del debitore, nonché degli obbligati in via di regresso.
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Quali sono i presupposti perché il Tribunale pronunci di diritto detta dichiarazione?
Ebbene questi sono identificati nel fatto che il debitore:
- non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei cinque anni precedenti la scadenza del termine per l’esdebitazione;
- non abbia già beneficiato dell’esdebitazione per due volte;
- non abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;
- non sia stato condannato con sentenza irrevocabile per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l’economia pubblica, l’industria o il commercio o altri reati connessi all’attività di impresa.
È necessario precisare, però, che restano esclusi dall’esdebitazione:
- gli obblighi di mantenimento e alimentari;
- i debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale;
- le sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario che non siano accessori a debiti estinti.
Ecco quindi che con questa dichiarazione il legislatore ha voluto dare concretezza alla cd “seconda possibilità” che viene concessa al debitore.