Sull’argomento, di recente ha preso posizione il Tribunale di Vicenza tramite la sentenza nr. 138/2023, che ha riconosciuto ammissibile l’azione avviata ex art. 1669 cc promossa da un singolo condomino con riferimento alla sua unità esclusiva senza quindi la necessità che al giudizio partecipassero anche gli altri condomini o il condominio stesso (e questo anche se il contratto di appalto è stato sottoscritto dall’amministratore).
Il ragionamento del Giudice poggia sul fatto che la natura della responsabilità ex art. 1669 c.c. è del tipo extracontrattuale.
Conseguenza di questo è che la legittimazione ad agire con l’azione prevista dall’art. 1669 c.c. spetta non soltanto al committente ed ai suoi aventi causa ma, in via generale, a qualunque soggetto che lamenti di avere subito un danno dalla sussistenza di difetti “per vizio del suolo o per difetto della costruzione” o dalla rovina o dal pericolo di rovina di essa poiché la norma tutela un interesse di natura pubblica che volge alla stabilità e solidità degli immobili destinati ad avere un uso duraturo nel tempo e tali da preservare e garantire l’incolumità e la sicurezza dei terzi.
Pertanto, in generale, i condomini avevano diritto di formulare la domanda di risarcimento delle somme necessarie alla eliminazione dei vizi inficianti il bene acquistato, oltre al risarcimento dei danni patrimoniali patiti che due comproprietari di un immobile sito all’interno di un condominio avevano rivolto alla ditta costruttrice e venditrice dell’appartamento.
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Tuttavia proprio a fronte di questa applicabilità, gli attori avrebbero dovuto rispettare i termini di prescrizione e decadenza imposti dalla legge.
Ricordiamo, infatti, che il Codice Civile richiede che:
- il vizio grave deve manifestarsi entro dieci anni dal compimento dell’opera;
- la denuncia entro un anno dalla scoperta;
- l’esercizio del diritto si prescrive in un anno dalla denuncia.
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Per questo motivo, pertanto pur ammessa in linea “teorica” la legittimazione dei condomini, il Tribunale ha rigettato la loro domanda per intervenuta decadenza e prescrizione dell’azione ai sensi dell’art. 1669 c.c..