Nel momento in cui una persona decide di voler acquistare casa può trovarsi in di difficoltà perché potrebbe non conoscere gli step che devono essere intrapresi per arrivare il giorno dell’acquisto tranquilla di aver compiuto i passi necessari. Di questo ne ho parlato anche nel libro “Il sussidiario immobiliare” che ho scritto proprio per far sì che i neofiti non si facciano prendere dall’ansia dell’operazione economica che vanno ad intraprendere.
Ecco, quindi, che è importante non solo conoscere i termini che vengono utilizzati in queste fasi, ma anche quali sono le conseguenze che derivano se non vengono rispettati gli impegni che le parti assumono con la firma della proposta di acquisto e del preliminare. Queste due forme, nonostante spesso vengano utilizzate come sinonimi, fanno riferimento a realtà giuridiche che vanno tenute distinte.
LA PROPOSTA DI ACQUISTO
La proposta di acquisto si sostanzia nella dichiarazione che viene resa da un soggetto di voler acquistare un bene di proprietà di un’altra persona ad un certo prezzo. Nel momento in cui questa operazione viene compiuta per il tramite di un mediatore immobiliare, la proposta può assumere la forma di un modulo prestampato fornito dalla stessa agenzia immobiliare a cui la persona si è rivolta e che viene dallo stesso compilato e sottoscritto.
Solitamente nel momento in cui viene consegnata la proposta, l’interessato la accompagna anche con una somma di denaro: è la c.d. caparra.
L’aspetto peculiare che caratterizza la proposta è questo: con la sua sottoscrizione è il solo proponente che si vincola, mentre il venditore è libero o meno di accettare quanto viene sottoposto alla sua attenzione.

IL CONTRATTO PRELIMINARE
La proposta di acquisto accettata dal venditore “origina” il c.d. contratto preliminare che, a differenza della proposta di acquisto, vincola sia il venditore che il compratore. Ma a cosale parti si vincolano?
Alla successiva conclusione del contratto di compravendita definitivo. Si potrebbe dire che questo tipo di contratto ha lo scopo di far sì che le parti rimangano reciprocamente vincolate tra loro anche se il trasferimento del diritto reale avverrà in un momento successivo, ossia al momento dlela conclusione del rogito dinnanzi il notaio.
Ecco, quindi, che quando sentiamo parlare di proposta di acquisto o di preliminare non possiamo che ricordarci che sono due figure diverse e che vincolano in modo diverso le parti coinvolte.