DIRITTO AMMINISTRATIVO: Illegittima la delibera del Comune che vieta ai cani l’ingresso in spiaggia

Elisa Boreatti
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T.A.R. Lazio, Latina, Sez. I, sentenza 11 marzo 2019, n. 176

 

Fatto

 

il Dirigente del Comune, nel disciplinare la stagione balneare compresa tra il 1° maggio ed il 30 settembre 2018, all’art. 2.1.7 (“Prescrizione sull’uso delle spiagge”), dedicato alle spiagge del Comune di X ha vietato di “condurre e far permanere qualsiasi tipo d’animale, anche sorvegliato e munito di regolare museruola e guinzaglio, tutti i giorni dal primo giugno per tutta la durata della stagione balneare fino alla data del 30 settembre 2018, concedendo solo la possibilità agli animali di accedere alle spiagge unicamente negli stabilimenti balneari a pagamento i cui concessionari abbiano creato delle apposite zone per l’accesso degli animali.
Il predetto provvedimento è stato impugnato per i seguenti motivi: 1) eccesso di potere per difetto di motivazione; 2) eccesso di potere per irragionevolezza e violazione ella L.R. n. 866/2006, violazione art. 16 Reg. regionale n. 19/16; 3) eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità, poiché l’autorità comunale avrebbe dovuto individuare le misure comportamentali ritenute più adeguate, piuttosto che imporre un divieto assoluto di accesso alle spiagge, il quale incide anche sulla libertà dei proprietari dei cani e non limitarsi ad indicare in via del tutto eventuale che tali aeree possono essere realizzate all’interno delle spiagge in concessione e a discrezione dei concessionari stessi.
Posizione del Tar

 

Il Tar ha accolto la domanda e quindi il provvedimento impugnato è stato ritenuto illegittimo per difetto di motivazione, oltre che per violazione del principio di proporzionalità.
Sotto tale ultimo profilo va evidenziato che il principio di proporzionalità impone alla pubblica amministrazione di optare, tra più possibili scelte ugualmente idonee al raggiungimento del pubblico interesse, per quella meno gravosa per i destinatari incisi dal provvedimento, onde evitare agli stessi ‘inutili’ sacrifici.
La scelta di vietare l’ingresso agli animali sulle spiagge destinate alla libera balneazione, risulta irragionevole ed illogica, oltre che irrazionale e sproporzionata, anche alla luce delle viste indicazioni regionali che attribuiscono ai comuni il potere di individuare, in sede di predisposizione del PUA, tratti di arenile da destinare all’accoglienza degli animali da compagnia.
Il Tar continua affermando che l’amministrazione avrebbe dovuto valutare la possibilità di perseguire le finalità pubbliche del decoro, dell’igiene e della sicurezza mediante regole alternative al divieto assoluto di frequentazione delle spiagge, ad esempio valutando se limitare l’accesso in determinati orari, o individuare aree adibite anche all’accesso degli animali, con l’individuazione delle aree viceversa interdette al loro accesso (cfr. Tar Calabria, sez. Reggio Calabria, sent. n. 225/2014).

Si allega il testo della sentenza:

T.A.R. Lazio, Latina, Sez. I, sentenza 11 marzo 2019, n. 176

 

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