Il codice appalti, L. 50/2016, individua tre macro categorie di appalti, a cui fanno seguito numerose sotto categorie distinguibili a seconda del settore di riferimento e della procedura seguita dalla pubblica amministrazione per l’affidamento.
Gli appalti possono quindi essere raggruppati in tre grandi categorie:
- appalti di lavori ed opere;
- appalti di forniture;
- appalti di servizi.
Per ciascuna di queste categorie il nuovo codice appalti, aggiornato di recente con il Decreto Sblocca Cantieri (D.L. 18/04/2019, n. 32), prevede delle soglie al di sotto delle quali all’amministrazione è data la possibilità di procedere alternativamente con l’indizione di una gara oppure con l’affidamento diretto dell’appalto ad un operatore economico iscritto in un’apposita lista. Il codice prevede altresì delle soglie oltre le quali l’amministrazione è obbligata a seguire le procedure ordinarie dovendo estendere, in alcuni casi, anche con l’estensione della partecipazione ad imprese che non si trovano sul territorio italiano.
Le predette soglie non sono fisse e periodicamente vengono aggiornate dalle leggi di bilancio o dalle direttive dell’Unione Europea.
Entrando nel dettaglio analizziamo ciascuna delle categorie di appalti sopra richiamate.
Appalti di lavori ed opere: con tale definizione si intende il contratto stipulato per iscritto da una o più amministrazioni e uno o più operatori economici che riguarda:
- l’esecuzione di lavori nel comparto edilizio, come i lavori di costruzione e di ingegneria civile, la realizzazione di infrastrutture (strade, impianti), la progettazione di impianti e molto altro ancora;
- l’esecuzione e/o la progettazione esecutiva di un’opera, quale potrebbe essere un manufatto (come ad esempio un immobile);
- la realizzazione di un’opera che deve corrispondere alle esigenze richieste dall’amministrazione in sede di gara d’appalto, a prescindere dai mezzi utilizzati dall’operatore economico.
Semplificando, è possibile dire che gli appalti di lavori e opere sono quelli che hanno ad oggetto l’esecuzione di un’attività il cui risultato sarà una costruzione, una ristrutturazione o la realizzazione di un’opera.
Appalti di forniture: per fornitura si intende l’erogazione di specifiche tipologie di prodotti. Nell’ambito degli appalti pubblici le forniture possono riguardare:
- l’acquisto di un prodotto;
- la locazione finanziaria del prodotto;
- la locazione o l’acquisto del prodotto con riscatto dello stesso;
- la realizzazione di lavori di posa o di installazione.
Ciò che distingue la fornitura dalla realizzazione di lavori ed opere non è tanto la tipologia di prodotto quanto la modalità con cui il contratto viene eseguito. Mentre il lavoro richiede l’intervento diretto dell’impresa appaltatrice, che realizza, ristruttura o progetta un bene, nella fornitura l’impresa stessa procura quel bene all’appaltante, che lo utilizza a seconda delle necessità.
Appalti di servizi: La concessione di servizi è una categoria residuale, poiché comprende tutto ciò che non rientra negli appalti di lavori o di opere, né nelle forniture.
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Avv. Gennaro Colangelo Dr. Luigi Faggiano