DIRITTO AMMINISTRATIVO: Chi presenta una istanza di accesso agli atti alla PA deve sempre indicare i motivi che la giustificano

Elisa Boreatti
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Un Ufficio Comunale, accogliendo l’eccezione di violazione dell’art. 22 L. 241/90 formulata dallo Studio Boreatti Colangelo & Partners, ha rigettato l’istanza di accesso agli atti con la quale un cittadino chiedeva di poter prendere visione ed estrarre copia di tutti i documenti relativi alle pratiche edilizie di uno suo vicino di casa (Cliente dello Studio) e giustificando la sua domanda sulla base di generici interessi giuridici.

Il Comune, facendo proprie le deduzioni presentate nella memoria difensiva in opposizione formulata dallo Studio, ha così motivato il diniego: (ndr l’istanza) “ … è stata formulata in termini  generici che non consento al Comune di individuare l’oggetto/motivazione del presunto contendere. Peraltro non è meglio definito l’interesse giuridico da tutelare …”.

Si ricorda, infatti, che la mancata e corretta evidenziazione degli elementi di fatto e di diritto che sorreggono l’istanza di accesso agli atti non permette alla pubblica amministrazione interessata di comprendere quale sia il collegamento tra l’interesse diretto, concreto ed attuale dell’istante e la situazione giuridica che lo stesso istante vuole tutelare a mezzo dell’accesso ai documenti amministrativi.

Di seguito un breve approfondimento

Fondamento giuridico del diritto di accesso agli atti

Il diritto di accesso è regolato dalla Legge 241/90 e sue successive modifiche e trova il suo fondamento giuridico nel principio di trasparenza dell’attività amministrativa e, ancor prima, negli artt. 97 e 98 ella Costituzione che enunciano il principio di buon andamento dei pubblici uffici.

Il diritto di accesso è, pertanto, il diritto degli interessati a prendere visione e ad estrarre copia di documenti amministrativi (definiti, dalla lett. d) dell’art. 22 così come novellato dalla legge n. 15/2005).

Quali sono gli atti di cui si può chiedere l’accesso?

L’istante, qualora la sua domanda venga accolta, può prendere visione ed estratte copia:

– di ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non, relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale. Pertanto non è necessario che il documento sia stato formato dall’amministrazione in questione, ma è sufficiente che sia detenuto da questa.

– degli atti interni ossia di quegli atti endoprocedimentali che pur non producendo un effetto immediato verso il privato costituiscono gli antecedenti del provvedimento finale (es. pareri tecnici e nulla osta).

– degli atti di diritto privato emessi dalla P.A.: secondo la nuova disciplina, che sul punto ha recepito le decisioni della giurisprudenza più recente ciò che conta, ai fini del diritto di accesso, non è la natura pubblica o privata dell’attività posta in essere, bensì il fatto che l’attività di diritto privato, posta in essere dalla P.A., miri alla tutela del pubblico interesse e sia soggetta al canone di imparzialità (a queste condizioni qualsiasi atto deve essere assoggettato al diritto di accesso del privato).

Diritto di accesso sì, ma condizionato

L’esercizio del diritto di accesso deve spesso essere contemperato con altri diritti -come ad esempio il diritto alla riservatezza- che appartengono ai cosiddetti contro interessati, ossia quei soggetti che dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso un diritto loro proprio.

Pertanto qualora la pubblica amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso individui i soggetti controinteressati, in conformità al dettato dell’art. 7 L.241/90, è tenuta a dare loro comunicazione mediante invio di copia dell’istanza a mezzo raccomandata o per via telematica, ove possibile.

Dalla ricezione della comunicazione i controinteressati hanno termine di dieci giorni per presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso e decorso detto termine senza che alcunchè venga presentato la pubblica amministrazione provvede sulla sola richiesta di accesso.

Il diritto di accesso non è l’accesso civico

Il diritto di accesso di cui si discute e che impone dei requisiti sia sostanziale che procedimentali, non deve essere confuso con l’accesso civico, ossia con l’istituto giuridico previsto dall’articolo 5 d. lgs 33/13 che  consente a chiunque di accedere a dati, documenti e informazioni delle pubbliche amministrazioni senza necessità di dimostrare un interesse legittimo.

 

avv. Gennaro Colangelo

 

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