Un Ufficio Comunale, accogliendo l’eccezione di violazione dell’art. 22 L. 241/90 formulata dallo Studio Boreatti Colangelo & Partners, ha rigettato l’istanza di accesso agli atti con la quale un cittadino chiedeva di poter prendere visione ed estrarre copia di tutti i documenti relativi alle pratiche edilizie di uno suo vicino di casa (Cliente dello Studio) e giustificando la sua domanda sulla base di generici interessi giuridici.
Il Comune, facendo proprie le deduzioni presentate nella memoria difensiva in opposizione formulata dallo Studio, ha così motivato il diniego: (ndr l’istanza) “ … è stata formulata in termini generici che non consento al Comune di individuare l’oggetto/motivazione del presunto contendere. Peraltro non è meglio definito l’interesse giuridico da tutelare …”.
Si ricorda, infatti, che la mancata e corretta evidenziazione degli elementi di fatto e di diritto che sorreggono l’istanza di accesso agli atti non permette alla pubblica amministrazione interessata di comprendere quale sia il collegamento tra l’interesse diretto, concreto ed attuale dell’istante e la situazione giuridica che lo stesso istante vuole tutelare a mezzo dell’accesso ai documenti amministrativi.
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Di seguito un breve approfondimento
Fondamento giuridico del diritto di accesso agli atti
Il diritto di accesso è regolato dalla Legge 241/90 e sue successive modifiche e trova il suo fondamento giuridico nel principio di trasparenza dell’attività amministrativa e, ancor prima, negli artt. 97 e 98 ella Costituzione che enunciano il principio di buon andamento dei pubblici uffici.
Il diritto di accesso è, pertanto, il diritto degli interessati a prendere visione e ad estrarre copia di documenti amministrativi (definiti, dalla lett. d) dell’art. 22 così come novellato dalla legge n. 15/2005).
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Quali sono gli atti di cui si può chiedere l’accesso?
L’istante, qualora la sua domanda venga accolta, può prendere visione ed estratte copia:
– di ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non, relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale. Pertanto non è necessario che il documento sia stato formato dall’amministrazione in questione, ma è sufficiente che sia detenuto da questa.
– degli atti interni ossia di quegli atti endoprocedimentali che pur non producendo un effetto immediato verso il privato costituiscono gli antecedenti del provvedimento finale (es. pareri tecnici e nulla osta).
– degli atti di diritto privato emessi dalla P.A.: secondo la nuova disciplina, che sul punto ha recepito le decisioni della giurisprudenza più recente ciò che conta, ai fini del diritto di accesso, non è la natura pubblica o privata dell’attività posta in essere, bensì il fatto che l’attività di diritto privato, posta in essere dalla P.A., miri alla tutela del pubblico interesse e sia soggetta al canone di imparzialità (a queste condizioni qualsiasi atto deve essere assoggettato al diritto di accesso del privato).
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Diritto di accesso sì, ma condizionato
L’esercizio del diritto di accesso deve spesso essere contemperato con altri diritti -come ad esempio il diritto alla riservatezza- che appartengono ai cosiddetti contro interessati, ossia quei soggetti che dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso un diritto loro proprio.
Pertanto qualora la pubblica amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso individui i soggetti controinteressati, in conformità al dettato dell’art. 7 L.241/90, è tenuta a dare loro comunicazione mediante invio di copia dell’istanza a mezzo raccomandata o per via telematica, ove possibile.
Dalla ricezione della comunicazione i controinteressati hanno termine di dieci giorni per presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso e decorso detto termine senza che alcunchè venga presentato la pubblica amministrazione provvede sulla sola richiesta di accesso.
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Il diritto di accesso non è l’accesso civico
Il diritto di accesso di cui si discute e che impone dei requisiti sia sostanziale che procedimentali, non deve essere confuso con l’accesso civico, ossia con l’istituto giuridico previsto dall’articolo 5 d. lgs 33/13 che consente a chiunque di accedere a dati, documenti e informazioni delle pubbliche amministrazioni senza necessità di dimostrare un interesse legittimo.
avv. Gennaro Colangelo
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