DIRITTO CIVILE: 5 ore di ritardo del treno, carrozze al buio e senza riscaldamento per guasti all’impianto elettrico: riconosciuto solo il diritto al rimborso di metà del biglietto; nulla per il danno non patrimoniale

Elisa Boreatti
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Corte di Cassazione, Sezione III Civile, Presidente dott. Vivaldi, Relatore dott. Gianniti – sentenza nr. 10596 depositata il 4 maggio 2018

 

FATTO

Due signori, acquistati i biglietti del treno, erano giunti a destinazione con 5 ore di ritardo a causa di due guasti verificatasi alla stazione di partenza e uno durante il tragitto. Durante il tempo occorrente per le riparazioni i passeggeri erano rimasti in uno stato in uno stato di abbandono, al buio e al freddo e a causa di una difetto di tempestiva comunicazione e assistenza non avevano potuto effettuare il trasbordo su altro treno. A fronte di quanto sopra i passeggeri avevano chiesto che la società alla quale avevano acquistato i biglietti fosse dichiarata inadempiente al contratto concluso e quindi condannata al risarcimento di tutti i danni patiti.

GRADI DI GIUDIZIO

IL GIUDICE di PACE: accertato il parziale inadempimento al contratto di trasporto concluso con gli attori, Il Giudice di Pace aveva condannato la convenuta al pagamento a favore di ciascuno di euro 424,75 oltre interessi legali a titolo di risarcimento del danno.

IL TRIBUNALE: quale Giudice di appello, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Giudice di Pace di Milano, pur riconoscendo l’inadempimento in capo alla società di trasporto, aveva condannato quest’ultima esclusivamente al pagamento della somma di euro 7.38 per ciascun passeggero a titolo di rimborso del 50% del prezzo del biglietto non riconoscendo nulla a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale e, pertanto, aveva condannato i signori alla restituzione della somma percepita in forza della sentenza di primo grado.

CORTE DI CASSAZIONE: i signori hanno presentato ricorso avvero la sentenza del Tribunale di Milano; ricorso che è stato rigettato dal Supremo Organo; parimenti quest’ultimo ha rigettato anche il ricorso incidentale presentato dalla resistente.

NOTE

La Corte di Cassazione ha ritenuto che al caso in esame siano applicabili i principi generali dettati dall’art. 1218 e 1681 cc in quanto il contratto di trasporto è un negozio giuridico di natura sinallagmatica a prestazioni corrispettive. Pertanto ha ritenuto legittima la richiesta di risarcimento del danno formulata dai passeggeri.

Tuttavia, pur riconosciuto il diritto al risarcimento, la Suprema Corte, richiamando i principi espressi dalla Corte di Cassazione, a sezioni unite, nr. 26972/2008, ha ritenuto che il pregiudizio esistenziale lamentato, pur  risultato provato, non aveva superato “quella soglia di sufficiente gravità e compromissione del o dei suoi diritti lesi”, individuata in via interpretativa proprio dalla sentenza pronunciata a sezioni unite. In particolare la Suprema Corte ha ritenuto che dal certificato medico prodotto si evinceva solo che la Y era stata affetta da sindrome da raffreddamento con tosse, ma non anche la gravità della lesione e neppure il fatto che la sindrome fosse conseguenza immediata e diretta del lamentato subito disservizio.

avv. Elisa Boreatti

Riproduzione riservata

Allegato pdf della sentenza:

Corte di Cassazione, Sezione III Civile, sentenza depositata il 5 maggio 2018 nr. 10596

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