DIRITTO CIVILE: Assegno e cambiale

Elisa Boreatti
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Caratteristiche, funzioni e girata dell’assegno e della cambiale

 

Sommario: 1. Premessa; 2. L’assegno; 2.1 Presupposti e caratteristiche dell’assegno bancario; 2.2 Presupposti e caratteristiche dell’assegno circolare; 3. La cambiale; 3.1 Inquadramento; 3.2 Caratteristiche; 3.3 Tipologia della cambiale; 4. La girata; 4.1 Girata dell’assegno: è ancora possibile?;  4.2 La girata della cambiale.

 

1. Premessa

Iniziamo con il definire i termini della questione e quindi dapprima vediamo come vengono qualificati giuridicamente l’assegno e la cambiale e, successivamente, proseguiamo vedendo che “rapporto” c’è tra la girata e l’assegno e tra la girata e la cambiale.

 

2. L’assegno

É uno strumento di pagamento, la cui disciplina si rinviene nel RD 1736/1933 e si sostanzia in un ordine che il titolare di un conto corrente bancario (cd traente) dà all’istituto di credito (cd trattario) di pagare una somma a un altro soggetto (cd beneficiario). L’assegno, quindi, sostituisce l’uso del contante.

2.1       Presupposti e caratteristiche dell’assegno bancario

Il presupposto per l’emissione di un assegno bancario è l’autorizzazione della banca ad emettere assegni (cd convenzione di assegno) e la presenza di somme disponibili sul conto (ossia il cd rapporto di provvista.

Gli assegni bancari si presentano come moduli standardizzati contenuti in libretti che la banca consegna al correntista.

Ogni assegno deve presentare determinati requisiti: alcuni sono già presenti sul modulo prestampato consegnato dall’istituto di credito. Si pensi, infatti, alla denominazione della banca che effettuerà il pagamento, al numero dell’assegno e alla clausola “non trasferibile”. Questa particolare dicitura (che impedisce la girata dell’assegno consentendo l’incasso, quindi, al solo beneficiario) è prevista come obbligatoria per importi pari o superiori a 1.000 euro (art. 49 del D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231).

Oltre a questi elementi ve ne sono altri che devono essere compilati dal titolare dell’assegno (sono ad esempio la firma, il luogo e la data di emissione, l’importo, il beneficiario).

Dalla data riportata sull’assegno decorrono i termini per il beneficiario per incassarlo: 8 giorni se l’assegno è “su piazza”, ossia emesso nel medesimo comune in cui opera lo sportello presso il quale è aperto il conto del traente, 15 giorni se l’assegno è “fuori piazza”.

Portato all’incasso l’assegno viene spillato, ossia viene tagliato l’angolo superiore sinistro, in modo tale da non renderlo più valido. Si segnala che aver emesso un assegno senza provvista, del tutto o anche solo in parte, costituisce un utilizzo improprio di rilevante gravità ed è punito con sanzioni amministrative pecuniarie e interdittive, come ad esempio il divieto di emettere assegni per un certo periodo di tempo e l’iscrizione nella Centrale d’Allarme Interbancaria (CAI), istituita presso la Banca d’Italia.

2.2       Presupposti e caratteristiche dell’assegno circolare

Oltre all’assegno bancario vi è anche quello circolare che è predisposto dall’istituto bancario autorizzato dalla banca d’Italia ed è esigibile a vista presso una qualunque sede, succursale o agenzia della banca emittente.

A differenza del primo (che come abbiamo visto può essere emesso anche in mancanza di provvista) è una forma di pagamento più sicura di un normale assegno bancario in quanto la somma ivi riportata è già disponibile presso la banca al momento dell’emissione.

Per chiedere l’emissione di un assegno circolare non è necessario essere titolari di un conto corrente: può essere richiesto a qualsiasi banca versando in contanti il denaro.

A differenza dell’assegno bancario, dunque, nel caso dell’assegno circolare è la banca stessa, e non il privato, a rendersi debitrice nei confronti del beneficiario il quale ha 30 giorni per incassarlo. La presentazione oltre tale termine non comporta il mancato pagamento del titolo, ma una diminuzione degli strumenti di tutela nei confronti del beneficiario.

 

3. La cambiale

3.1       Inquadramento

La cambiale è definita come un titolo di credito formale, astratto e autonomo, la cui disciplina è data dalla rd 1669 del 1933, che attribuisce al possessore legittimo dello stesso il diritto di farsi pagare o dall’emittente il titolo o da colui che ha ricevuto da questo l’ordine di pagamento.

3.2       Caratteristiche

La cambiale è un titolo:

  • formale in quanto per essere valida deve contenere i requisiti indicati nell’art. 1 della predetta legge (pena la sua nullità).
  • astratto perché la cd “causa” per la quale è stata emessa non viene indicata;
  • autonomo rispetto al rapporto che ha dato origine alla emissione della cambiale.
  • La cambiale, ove in regola con i bolli costituisce un titolo esecutivo in forza del quale, nel rispetto dei termini e dei modi previsti per questo titolo, può essere iniziata l’esecuzione.

Il modulo della cambiale viene predisposto dalla amministrazione finanziaria e deve essere debitamente compilato da colui che la emette.

3.3       Tipologia della cambiale

Esistono varie tipologie di cambiali.

Esistono due tipologie di cambiale: la cambiale tratta e la “cambiale pagherò”, detta anche “vaglia cambiario”.

Si ha cambiale tratta quando il traente (debitore) non paga direttamente, ma ordina al trattario di pagare la somma ad un terzo soggetto.

Si ha, invece, il “pagherò” (o anche detto vaglia cambiario) quando il traente non dà un ordine di pagamento, ma promette al primo prenditore (beneficiario) di pagare la somma indicata nel titolo. La disciplina del vaglia cambiario è composita in quanto alla stessa (trattandosi di una promessa unilaterale) si applica la relativa disciplina (art. 1987 cc) e quella fornita dalla legge cambiaria ove possibile.

4. La girata

La girata è un negozio giuridico unilaterale ed astratto apposto sul retro di un titolo di credito.

La disciplina di questo negozio giuridico è data dal codice civile e, in particolare, dagli articoli compresi tra il 2008 e il 2014.

Si individuano diversi tipi di girata.

In particolare si ha la girata piena quando il giratario è espressamente indicato e vi è la dicitura “e per noi pagate a … – luogo – data – firma”.  In tal caso solo il soggetto indicato come beneficiario può portare all’incasso il titolo di credito.

Se invece sul retro del titolo vi è la sola firma del girante, si ha la girata in bianco. In tal caso colui che possiede il titolo di credito può portarlo all’incasso.

Si qualifica, invece, girata impropria quella per procura, o per incasso. In forza di questo negozio il girante non trasferisce la proprietà del titolo al giratario ma soltanto la sua detenzione con la conseguenza che quest’ultimo agisce come mandatario incassando la cambiale in nome e per conto del girante senza avere la possibilità di girarla ulteriormente se non per procura.

Si ha poi la girata in garanzia, o in pegno, quando il girante costituisce un pegno sul credito portato dal titolo in favore del giratario suo creditore a garanzia dell’adempimento. Il giratario, di conseguenza, diviene creditore pignoratizio e non può girare ulteriormente il titolo di credito se non per procura.

Non è stabilito un numero di girate e pertanto il titolo, prima di essere portato all’incasso, può essere girato più volte.

Per quanto riguarda la responsabilità che il girante si assume con la girata si osserva che questi è responsabile del pagamento verso tutti i giranti successivi a meno che sia stata apposta la clausola “senza garanzia”. Si può avere una limitazione della responsabilità in capo al girante anche apponendo la clausola “non all’ordine” che esclude quindi la responsabilità del girante verso gli altri giranti successivi al primo.

4.1       Girata dell’assegno: è ancora possibile?

La girata dell’assegno nel corso del tempo ha subito una modifica. L’utilizzo della girata ha subito notevoli limitazioni con l’emanazione del D.lgs 231/2007 che ha introdotto l’obbligo di apporre sui modelli degli assegni la “clausola di non trasferibilità”. Tale clausola impedisce, quindi, di poter girare l’assegno a terzi soggetti.

Si segnala comunque che risulterebbe ancora possibile girare un assegno solo previa richiesta all’istituto di credito, per un importo massimo incassabile (allo stato euro 3.000,00) e previo pagamento di una marca da bollo per ogni titolo.

In ogni caso non è più possibile effettuare una girata di assegno in bianco ovvero senza indicazione di soggetto ricevente.

 4.2       La girata della cambiale

Come anzidetto la girata è l’ordine in forza del quale il prenditore del titolo ingiunge all’emittente il pagamento di quanto riportato nel titolo.

La Legge cambiaria si occupa della girata della cambiale al Capo II ove, tra gli altri, l’art. 16 stabilisce che la girata non può essere sottoposta a condizioni e non può essere parziale. L’art. 17 specifica poi che l’ordine deve essere scritto sulla cambiale o su un foglio ad esso attaccato, chiamato allungamento, e deve essere sottoscritto dal girante.

Nel caso poi di girata in bianco della cambiale l’art. 18 fornisce indicazioni in merito a cosa possa fare il portatore della stessa stabilendo che egli può riempirla con il proprio nome o con quello di altra persona; può girare la cambiale di nuovo in bianco o a persona determinata o, infine, può trasmettere la cambiale a un terzo, senza riempire la girata in bianco e senza girarla.

Riproduzione riservata

 

avv. Elisa Boreatti

 

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