Corte di Cassazione, sesta sezione civile, ordinanza numero 6562 depositata 6 marzo 2019
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, in tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore costituisce una mera presunzione semplice di veridicità.
In caso di contestazione, grava sulla società fornitrice l’onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il consumatore deve dimostrare che l’eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e non evitabili mediante un’attenta custodia dell’impianto.
Nel caso di specie gli ermellini hanno cassato con rinvio la corte territoriale che ha errato nel ritenere sufficiente la prova della continuità della fornitura di gas sulla base del rilevamento dei consumi, avendo completamente trascurato ogni accertamento circa il regolare funzionamento del contatore dell’impianto.
Si allega:
Corte di Cassazione, sesta sezione civile, ordinanza numero 6562 depositata 6 marzo 2019