DIRITTO CIVILE: Il Comune continua a ricoprire la qualità di custode e quindi risponde dei danni anche se affida i lavori di manutenzione della strada ad un appaltatore

Elisa Boreatti
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Corte di Cassazione, Sezione III Civile, ordinanza nr. 18325 dep. 12.07.2018

FATTO

Una signora mentre circolava a bordo di un ciclomotore cadeva riportando lesioni personali e la caduta trovava la sua causa nell’impatto contro l’imprevedibile ostacolo costituito da una rete di plastica posta a recinzione di un cantiere stradale aperto su commissione del Comune.

 

TRIBUNALE

La signora citava in giudizio il Comune chiedendo il risarcimento del danno. Il Comune costituendosi rigettava la domanda sostenendo di non essere custode dell’area di cantiere in quanto affidata all’appaltatore e chiedeva di chiamare in causa la propria assicurazione e a propria volta chiedeva di chiamare in causa l’appaltatore dei lavori.

Il Tribunale dichiarava improcedibile la domanda nei confronti dell’appaltatore in quanto dichiarato fallito e  rigettava la richiesta di parte attrice.

 

CORTE DI APPELLO

La signora presentava appello nei confronti della sentenza di primo grado che rigettava l’appello ritenendo che il Comune non potesse essere chiamato a rispondere ex art 2051 cc del danno patito dall’attrice perché con la stipula del contratto di appalto “a prescindere dalla consegna dell’area” il Comune aveva perso la qualità di custode; il Comune non poteva rispondere neppure ex art 2043 cc perché la difettosa installazione della rete di recinzione non era imputabile ad errori progettuali ascrivibili al comune o a direttive da quest’ultimo impartite e perché non rilevava che la strada percorsa dalla vittima fosse comunale, perché quella strada era priva di difetti.

 

CORTE DI CASSAZIONE

La signora procedeva quindi a presentare ricorso in Cassazione che con ordinanza nr. 18325 depositata il 12.07.2018 ha accolto i motivi di gravame ed ha cassato quindi la sentenza impugnata e rinviato la Causa alla Corte d’Appello in diversa composizione. La Suprema Corte, infatti, ha specificato che:

  • la qualità di custode è fattuale e non giuridica e coincide con la possibilità di esercitare sulla cosa fonte di danno un potere di fatto. Ne consegue pertanto che la mera stipula di un contratto di appalto non priva il committente della qualità di custode ex 2051 cc;
  • ai fini della esclusione della responsabilità del custode di un’area aperta alla pubblica circolazione, non rileva di per sé che il danno sia stato causato da un fattore proveniente ab externo in quanto l’ente proprietario di una strada è obbligato a provvedere alla manutenzione di essa ed a prevenire situazioni di pericolo per gli utenti, salvo la prova del caso fortuito.

Si allega il testo dell’ordinanza:

Corte di Cassazione, Sezione III Civile, ordinanza nr. 18325 dep. 12.07.2018

 

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