L’articolo 1105 c.c. dispone che “tutti i partecipanti hanno diritto di concorrere nell’amministrazione della cosa comune [artt. 1101, 2257 c.c.].
Per gli atti di ordinaria amministrazione le deliberazioni della maggioranza dei partecipanti, calcolata secondo il valore delle loro quote, sono obbligatorie per la minoranza dissenziente [artt. 918, 920 c.c.].
Per la validità delle deliberazioni della maggioranza si richiede che tutti i partecipanti siano stati preventivamente informati dell’oggetto della deliberazione.
Se non si prendono i provvedimenti necessari per l’amministrazione della cosa comune o non si forma una maggioranza, ovvero se la deliberazione adottata non viene eseguita, ciascun partecipante può ricorrere all’autorità giudiziaria [art. 899 c.c.]. Questa provvede in camera di consiglio [art. 737 c.p.c.] e può anche nominare un amministratore”.
Nel caso esaminato dal giudice di prime cure, il Tribunale di Roma, l’attore, con atto di citazione, dichiarava di essere comproprietario iure ereditatis con le convenute di una serie di immobili e che si era tenuta un’assemblea della comunione alla quale non aveva potuto partecipare in quanto non erano stati rispettati i giorni liberi di preavviso. L’attore chiedeva quindi l’annullamento delle delibere assunte durante la suddetta assemblea. Si costituivano in giudizio le convenute chiedendo il rigetto della domanda attorea.
Il Tribunale di Roma, con riferimento al caso in esame, evidenziava che nel caso di comunione ereditaria, non vertendo per l’appunto in un caso di comunione di edifici, non si applica il dettato normativo di cui all’articolo 66 disposizione attuative del codice civile, ma il precetto di cui all’articolo 1105 c.c. che non indica un termine di convocazione ma, secondo il Tribunale, riconosce al giudice la valutazione della congruità del termine concesso.
Per il Tribunale, nella fattispecie, si evince che l’avviso di convocazione dell’assemblea sarebbe stato recapitato alla parte attrice solo il giorno prima dell’assemblea e un solo giorno libero non può essere considerato un termine congruo a consentire ai comunisti di partecipare informati o di attivarsi per delega qualora non riuscissero a partecipare personalmente.
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Avv. Gennaro Colangelo
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Si allega il testo della sentenza:
Tribunale di Roma, sezione V civile, sentenza nr. 20212 del 23.10.2018