DIRITTO CIVILE: Corresponsabilità del pedone che attraversa la strada ma non utilizza le strisce pedonali

Elisa Boreatti
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Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 8 maggio 2018 – 28 gennaio 2019, n. 2241

 

Con sentenza del 9/1/2017 la Corte d’Appello di Perugia, in parziale accoglimento del gravame interposto dagli appellanti -quali coniuge e figli della defunta – e in conseguente parziale riforma della pronunzia di primo grado ha rideterminato -nella misura rispettivamente del 60% e del 40%- la concorrente responsabilità della defunta che nell’attraversare la strada non aveva utilizzato le strisce pedonali e del conducente dell’autovettura che l’aveva investita.
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito gli appellanti hanno presentato ricorso.

 

Letto il ricorso, La Corte di Cassazione, partendo dai principi di seguito indicati, lo ha rigettato.

“Quanto al merito, deve porsi in rilievo che come questa Corte ha già avuto modo di affermare il conducente di veicoli a motore è onerato da una presunzione di colpa e ove il giudice si trovi a dover valutare e quantificare l’esistenza di un concorso di colpa tra la colpa del conducente e quella del pedone investito deve: a) muovere dall’assunto che la colpa del conducente sia presunta e pari al 100%; b) accertare in concreto la colpa del pedone; c) ridurre progressivamente la percentuale di colpa presunta a carico del conducente via via che emergono circostanze idonee a dimostrare la colpa in concreto del pedone (v. Cass., 4/4/2017, n. 8663; Cass., 18/11/2014, n. 24472; Cass. 19/2/2014, n. 3964).
“Orbene, nell’affermare che “il comportamento assunto nell’occorsi dalla C. è comunemente qualificato dalla giurisprudenza quale concausa nella produzione dell’evento atteso che sul pedone che attraversi la strada al di fuori delle strisce pedonali grava l’obbligo di dare la precedenza ai veicoli”, e che “il Giudice di prime cure, quindi non ha fatto altro che procedere al riparto delle rispettive percentuali di colpa aderendo sostanzialmente alle conclusioni peritali delle indagini tecniche svolte, spiegando un corretto impianto logico e argomentativo”, del suindicato principio la corte di merito ha nell’impugnata sentenza invero fatto piena e corretta applicazione”.

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