DIRITTO CIVILE: Diritto di recesso dal contratto vincolato al versamento di una somma di denaro: è clausola vessatoria?

Elisa Boreatti
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Corte di Cassazione, sezione VI Civile, ordinanza 9937 depositata il 9.4.2019

 

La Suprema Corte ha risposto negativamente e quindi, rigettando il ricorso presentato da una coppia di sposi, ha affermato  il diritto del proprietario della villa ad ottenere il pagamento della penale per il recesso dal contratto di banqueting.

Ma vediamo il fatto. Gli sposi avevano deciso di festeggiare il giorno del loro matrimonio presso una villa e avevano stipulato un contratto che prevedeva, inter alia, il pagamento di una somma di denaro a favore del titolare della location in caso di recesso. Successivamente gli sposi mutano la loro idea e recedono dal contratto e chiamati al pagamento della somma di denaro hanno eccepito la sua vessatorietà. A tal riguardo la Suprema Corte ha affermato che “ al riguardo, osserva il Collegio come la corte territoriale abbia correttamente escluso la riconducibilità della clausola oggetto d’esame a nessuna delle ipotesi tipicamente regolate dall’art. 33 cit, trattandosi, nel caso di specie, della consensuale previsione (ad esito di una puntuale trattativa individuale condotta dalle parti) di una specifica facoltà assicurata al consumatore (quella di recedere dal contratto già concluso) dietro pagamento di un corrispettivo variamente determinato in funzione dell’epoca dell’eventuale recesso, e non già, pertanto, di una clausola penale o di alcun altra forma di coazione unilaterale all’adempimento eventualmente foriera di possibili squilibri nei diritti e negli obblighi delle parti”.

Si allega il testo de:

Corte di Cassazione, sezione VI Civile, ordinanza 9937 depositata il 9.4.2019

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