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Ma quale è il significato giuridico che viene attribuito a questa frase?
“Pagare” vuol dire adempiere ad una obbligazione giuridica e, nello specifico, ad una obbligazione pecuniaria (ossia una obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro).
Il legislatore ha prestato particolare attenzione a questa tipologia di obbligazione in quanto ha previsto la loro disciplina non solo nel Libro IV rubricato “Delle Obbligazioni”, ma anche in altre parti del codice civile (per esempio in tema di mutuo) e anche nella disciplina speciale come è avvenuto in tema di transazioni commerciali.
Quando il debitore con il suo pagamento si libera del suo debito?
Colui che paga, per veder estinto il suo debito, deve farlo con moneta avente corso legale nello stato al momento del pagamento e per un valore corrispondente al suo valore nominale (ossia al valore del debito). Questo è quanto afferma l’art. 1277 cc.
Ma cosa si intende per “moneta avente corso legale nello stato”?
L’impostazione tradizionale intendeva che questa espressione si dovesse riferire al solo denaro contante.
Nel 2011 è intervenuta la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, che ha affermato che ai fini dell’adempimento di una obbligazione pecuniaria il debitore può utilizzare anche strumenti diversi dal denaro (questo alla luce delle evoluzioni che hanno riguardato le transazioni commerciali). Tra questi vi sono per esempio i libretti postali o bancari o gli assegni bancari.
L’obbligazione pecuniaria si estingue pagando una somma per il suo valore nominale: cosa vuol dire?
Come abbiamo visto l’art. 1277 cc afferma che l’obbligazione pecuniaria si estingue pagando una somma identica a quella dedotta in obbligazione (ossia per il suo valore nominale).
Questo vuol dire. da una parte, che quanto il debitore deve pagare è indicato al titolo, ad esempio il contratto, e, dall’altra, che non rileva, ai fini del quantum del pagamento, il tempo che trascorre tra la data in cui sorge l’obbligazione e quando la stessa viene pagata (ad esempio la cd svalutazione).
Per questo motivo le parti del contratto possono concordare nel prevedere le cd clausola di indicizzazione di rinegoziazione di quanto dovuto.
L’obbligazione pecuniaria si estingue pagando la somma al domicilio del creditore: cosa vuol dire?
La norma che qui rileva è l’art. 1182 cc comma terzo il quale afferma che l’obbligazione pecuniaria si adempie presso il domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza.
Quali sono le conseguenza che derivano da questa disposizione?
La prima è quella indicata nell’art. 1219 cc, ossia la mora automatica del debitore. Pertanto se quest’ultimo non provvede al pagamento egli è, per legge, automaticamente in mora, senza quindi che sul punto intervenga una comunicazione da parte del creditore. Ma non solo. L’art. 1182 cc fornisce anche delle indicazioni processuali, nel senso che qualora dovessero sorgere delle controversie è competente a decidere sulle stesse “anche” il giudice del luogo dove deve essere eseguita la prestazione (art. 20 cpc), sempre che il debitore non sia un consumatore. In tal caso si applica la disciplina del codice del consumo.
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Riproduzione riservata
avv. Elisa Boreatti
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