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Corte di Cassazione, Sezione VI civile, ordinanza nr. 26801 del 21 ottobre 2019
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La Corte di Cassazione con questa ordinanza ha evidenziato che non è corretto adottare il principio in forza del quale “la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all’esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all’altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio” (Cass. n. 9593/2004; n. 15383/2010; n. 299/2016).
La fattura, afferma la Corte di Cassazione, non solo ha efficacia probatoria contro l’emittente, che vi indica la prestazione e l’importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell’esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto (Cass. n. 15832/2011; n. 13651/2006; n. 23494/2994).
Una volta che la fattura sia stata portata a conoscenza del destinatario, l’accettazione non richiede formule sacramentali (Cass. n. 10860/2007), potendosi anche esprimere per comportamenti concludenti. Nel caso in esame è pacifico che la merce fu consegnata insieme alle fatture e che queste recano la firma da parte di colui che l’aveva ricevuta.
La Corte di Cassazione ha pertanto cassato la sentenza di secondo grado in quanto la corte di merito non si è attenuta a tali principi.
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Si allega il testo dell’ordinanza:
Corte di Cassazione, Sezione VI civile, ordinanza nr. 26801 del 21 ottobre 2019
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