Tribunale di Roma 11.6.2019
La risposta è stata di recente data dal Tribunale di Roma che ha confermato che l’amministratore ha diritto – ai sensi del combinato disposto degli artt. 1123 cc e 63 disp att cc di riscuotere i contributi e le spese per la manutenzione delle cose comuni ed i relativi servizi direttamente ed esclusivamente da ciascun condomino, restando esclusa un’azione diretta nei confronti del conduttore della singola unità immobiliare.
Rispetto al condominio i soggetti tenuti a contribuire alle spese comuni sono esclusivamente i proprietari delle varie porzioni di piano di un edificio, pur se locate, salvo il diritto ad esserne rimborsati in parte dai conduttori atteso che tra quest’ultimi ed il condominio, non si instaura alcun rapporto, che legittimi l’esercizio di azioni dirette verso gli uni da parte dell’altro.
Il rapporto di locazione, infatti, in quanto rapporto obbligatorio, vincola solo le parti e non i terzi come l’Amministratore, che rimane del tutto estraneo ai rapporti tra locatore e conduttore. Ma non solo. Il condominio è un ente di gestione e in quanto tale è diretto alla gestione delle parti comuni dell’edificio cui partecipano i proprietari.
Alcuna relazione tra conduttore e condominio sussiste neppure quando nel contratto di locazione abbiano pattuito che sia il conduttore ha pagare le spese condominiali direttamente al condominio. Al verificarsi di tale situazione infatti non si può configurare la figura dell’accollo ma semplicemente le parti hanno convenuto tra loro una modalità di pagamento degli oneri.
–
Si allega il testo: