DIRITTO CIVILE: IL PEGNO ROTATIVO PER I PRODOTTI AGRICOLI ED ALIMENTARI DOP O IGP

Elisa Boreatti
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La Legge di conversione n. 27 del 24 aprile 2020 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (Cura Italia) ha previsto all’art. 78 alcune misure in favore del settore agricolo e della pesca.

Si tratta del pegno rotativo previsto ai commi 2-duodecies e 2-terdecies.

 

Cos’è il pegno rotativo.

Il pegno rotativo è nato dalla necessità di individuare una garanzia che consenta il mutamento nel tempo della cosa data in pegno, senza che tale sostituzione imponga, di volta in volta, una nuova costituzione del diritto.

Gli elementi che caratterizzano questa tipologia di pegno rispetto a quello ordinario come disciplinato dal codice civile, sono il mancato spossessamento del produttore che continua a disporre, durante il ciclo produttivo, dei beni vincolati e la loro iscrizione in appositi registri, nonché l’annotazione sul bene come strumenti sostitutivi dello spossessamento.

Questa modalità di costituzione della garanzia permette di adeguare la tradizionale figura del pegno alle esigenze di finanziamento delle imprese che non potrebbero realizzarsi in base alle regole tradizionali tutte le volte in cui i beni vincolati necessitano di trasformazione o di particolari tecniche di conservazione.

 

Il pegno rotativo applicato al settore vitivinicolo.

Applicare questo istituto al settore vitivinicolo consente una maggiore facilità di accesso al credito bancario, permettendo di vincolare, attraverso la garanzia reale prestata alla Banca, le produzioni sottoposte al processo di affinamento.

L’imprenditore potrà concedere in pegno il bene in fase di maturazione, senza perderne il possesso, mantenendo presso la propria struttura l’intero ciclo produttivo e garantendone l’ordinaria gestione.

A questo aspetto di favore se ne accompagnano altri, come la riduzione dei costi complessivi di finanziamento (TAEG), posto che l’enopolio non dovrà sostenere le spese di custodia e amministrazione dei beni vincolati. Inoltre, la rotatività del pegno consente il mantenimento dell’affidamento accordato anche nel caso di commercializzazione del prodotto, attraverso la ricostituzione dei beni oggetto di pegno.

In particolare l’art. 78 prevede al comma 2-duodecies che i prodotti agricoli e alimentari a denominazione d’origine protetta o a indicazione geografica protetta, inclusi i prodotti vitivinicoli e le bevande spiritose, possono essere sottoposti a pegno rotativo.

Per far ciò sarà necessario individuare i beni oggetti di pegno e di quelli sui quali il pegno si trasferisce, per mezzo di documenti nonché mediante l’annotazione in appositi registri.

L’art. 78 comma 2 -terdecies chiarisce poi che le modalità di tenuta di tali registri, le indicazioni, differenziate per tipologia di prodotto, che devono essere riportate nei registri, nonché le modalità di registrazione della costituzione e dell’estinzione del pegno rotativo sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (che dovrà essere emanato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione).

Per i prodotti per i quali vige l’obbligo di annotazione nei registri telematici istituiti nell’ambito del Sistema informativo agricolo nazionale l’annotazione è assolta con la registrazione nei predetti registri.

Riproduzione riservata

Avv. Gennaro Colangelo                                                  Dr.ssa Rosa Colucci

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