DIRITTO CIVILE: Il possesso di un immobile in forza di contratto preliminare si qualifica come detenzione qualificata: non rileva come possesso utile all’usucapione

Elisa Boreatti

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Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza 5 ottobre 2018 – 5 febbraio 2019, n. 3305

La Suprema Corte con l’ordinanza sopra emarginata ha ribadito un principio consolidato in giurisprudenza secondo cui, nella promessa di vendita, quando viene convenuta la consegna del bene prima della stipula del contratto definitivo, non si verifica un’anticipazione degli effetti traslativi, in quanto la disponibilità conseguita dal promissario acquirente si fonda sull’esistenza di un contratto di comodato funzionalmente collegato al contratto preliminare, produttivo di effetti meramente obbligatori; pertanto, la relazione con la cosa, da parte del promissario acquirente, è qualificabile esclusivamente come detenzione qualificata e non come possesso utile ad usucapionem, salvo la dimostrazione di un’intervenuta interversio possesionis nei modi previsti dall’art. 1141 c.c. (Cassazione civile, sez. un., 21/03/2017, n. 7155; Cassazione civile, sez. 2, 30/08/2017, n. 20539).
La Suprema Corte ha poi stabilito che la Corte d’Appello ha correttamente escluso che integrasse un atto di interversio possessionis l’edificazione, da parte della ricorrente, di una villa sul terreno, non potendo l’interversione nel possesso avvenire mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in un fatto esterno, da cui sia consentito desumere che il possessore nomine alieno ha cessato di possedere in nome altrui e ha iniziato un possesso per conto e in nome proprio.

Si allega il testo della ordinanza:

Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza 5 ottobre 2018 – 5 febbraio 2019, n. 3305

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