Corte di Cassazione, Sezione II civile, ordinanza nr. 20184 pubblicata il 25 luglio 2019
Secondo la Cassazione non sussiste incompatibilità tra le norme di cui agli artt. 1667 e 1669 c.c., nel senso che il committente di un immobile che presenti “gravi difetti” può invocare, oltre al rimedio risarcitorio del danno (contemplato soltanto dall’art. 1669), anche quelli previsti dall’art. 1668 c.c. (eliminazione dei vizi, riduzione del prezzo, risoluzione del contratto) con riguardo ai vizi di cui all’art. 1667, purché non sia incorso nella decadenza stabilita dal secondo comma dello stesso art. 1667.
Infatti, quanto a struttura – diversamente da ciò che riguarda la diversa natura giuridica della responsabilità una extracontrattuale (art.1669) l’altra contrattuale (art. 1667)- le relative fattispecie si configurano l’una (l’art. 1669) come sottospecie dell’altra (art. 1667), dato che i “gravi difetti” dell’opera si rivelano in realtà quali “vizi” della medesima, sicché la presenza di elementi costitutivi della prima implica necessariamente la presenza di quelli della seconda, con la conseguenza che la norma generale continua ad applicarsi anche in presenza dei presupposti di operatività della norma speciale, così da determinare una concorrenza delle due garanzie, quale risultato conforme alla “ratio” di rafforzamento della tutela del committente sottesa allo stesso art. 1669 c.c.
L’art. 1669 c.c. è applicabile in genere anche agli interventi manutentivi o modificativi di lunga durata su immobili preesistenti, interventi che rovinino o presentino evidente pericolo di rovina o gravi difetti incidenti sul godimento e sulla normale utilizzazione del bene, secondo la destinazione propria di quest’ultimo.
Da ultimo, si evidenzia che, contrariamente alla previsione di cui all’art. 1669 c.c., non trova applicazione la speciale garanzia prevista dagli artt. 1667 e ss nel caso in cui l’appaltatore non abbia portato a termine l’esecuzione dell’opera commissionata; in tal caso l’eventuale inadempimento dell’appaltatore è soggetto alla disciplina generale in materia di inadempimento contrattuale dettata dagli articoli 1453 e 1455 c.c., mentre la speciale garanzia prevista dagli artt. 1667 e 1668 c.c. trova applicazione nella diversa ipotesi in cui l’opera sia stata portata a termine, ma presenti vizi, difformità o difetti.
Si allega:
Corte di Cassazione, Sezione II civile, ordinanza nr. 20184 pubblicata il 25 luglio 2019