Corte di Cassazione, Sezione III Civile, ordinanza 9983 del 10 aprile 2019
La Cassazione, nel respingere il ricorso, ha ribadito il proprio orientamento in tema di infortunio scolastico, ricordando che ai fini della configurabilità della responsabilità a carico della scuola ex art 2048 c.c. non è sufficiente il solo fatto di aver incluso nel programma di educazione fisica la disciplina sportiva “incriminata” e fatto svolgere tra gli studenti una gara sportiva, ma è altresì necessario:
a) che il danno sia conseguenza del fatto illecito di un altro studente impegnato nella gara;
b) che la scuola non abbia predisposto tutte le misure idonee ad evitare il fatto;
- c) l’atto deve essere stato posto in essere con lo scopo di ledere.
L’onere della prova incombe quindi in capo all’infortunato mentre è a carico della scuola la prova del fatto impeditivo, vale a dire l’aver predisposto tutte le cautele idonee ad evitare il fatto.
Nel caso di specie la Terza Sezione ha ritenuto corretta l’interpretazione data dei giudici di merito che hanno ritenuto che l’incidente fosse avvenuto “per una ragionevole causa fortuita, legata alle fisiologiche modalità di gioco della pallamano”.
È stato accertato, infatti che l’infortunato sia caduto scivolando mentre stava rincorrendo un avversario con la palla e a seguito della caduta sia andato ad urtare una panchina.
La presenza di tale panchina non è stata, giustamente, considerata come una negligenza addebitabile alla scuola.
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Si allega il testo dell’ordinanza:
Corte di Cassazione, Sezione III Civile, ordinanza 9983 del 10 aprile 2019