Inquadramento generale
La legge 51/2006 ha introdotto nel Libro VI “Della tutela dei diritti” del codice civile l’art. 2645 ter rubricato “Trascrizione di atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni o ad altri enti o persone fisiche”.
Prima di iniziare l’esame della disposizione legislativa è necessario soffermarci in merito al contesto in cui la stessa si inserisce.
Detta norma, infatti, stigmatizza una delle ipotesi previste dal secondo comma dell’art. 2740 cc, ossia una delle ipotesi in cui è la stessa legge a prevedere che la responsabilità patrimoniale di un soggetto, in deroga a quanto previsto al primo comma, subisca delle limitazioni. Si ricorda, infatti, che il primo comma, sancendo il principio di responsabilità generale, dispone che il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi bene presenti e futuri.
Si segnala, comunque, che l’art. 2645 ter cc non è il solo istituto che dà concretezza alla espressione contenuta nel secondo comma dell’art. 2740 cc “se non nei casi stabiliti dalla legge”. Infatti con la riforma del diritto di famiglia il legislatore ha introdotto nel Libro I “Delle persone e della famiglia” l’istituto del fondo patrimoniale (art. 167 cc e ss) e con la riforma del diritto societario ha introdotto l’art. 2447 bis cc che prevede la figura del “patrimonio destinato ad uno specifico affare”.
Tuttavia emerge ictu oculi la differenza del vincolo di destinazione rispetto alle fattispecie testè citate.
Infatti mentre nel fondo patrimoniale il vincolo è strettamente collegato alla soddisfazione dei bisogni della famiglia e nell’istituto di cui all’art. 2447 bis cc esso è destinato al compimento di uno specifico affare, nell’art. 2645 ter cc il vincolo pare presuppore un’area applicativa estremamente ampia il cui principale limite si rinviene nella natura dei beni che possono formarne oggetto (beni immobili o mobili registrati). Per quanto riguarda poi altri aspetti la norma nulla dice in quanto non evidenzia vincoli di natura soggettiva (in quanto beneficiario può essere qualunque soggetto) o vincoli di scopo (dal momento che questo deve coincidere con la realizzazione di interessi meritevoli di tutela ai sensi dell’art. 1322 cc).
Cosa prevede l’articolo 2645 ter cc?
La disposizione prevede che il proprietario, nell’ambito del suo patrimonio unitariamente considerato, individui uno o più beni e decida di destinarli, per una durata non superiore a 90 anni o per la vita del beneficiario stesso, al perseguimento degli interessi meritevoli di tutela così come riferibili a quest’ultimo. Ove l’atto di destinazione venga trascritto esso sarà opponibile ai terzi e determinerà la creazione di un patrimonio separato costituito proprio dai beni vincolati.
Un tanto si desume dalla norma medesima che stabilisce:
-la trascrivibilità degli atti di destinazione in forma pubblica che hanno ad oggetto beni immobili e beni mobili iscritti in pubblici registri;
-la creazione di un vincolo di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela e la cui durata è limitata alla vita del beneficiario o comunque non superiore a 90 anni;
-la possibilità di qualsiasi interessato di agire per la realizzazione di tali interessi anche durante la vita del conferente;
-l’opponibilità ai terzi del vincolo di destinazione mediante la trascrizione dell’atto relativo;
-l’effetto di separazione patrimoniale per cui i beni conferiti e i loro frutti possono costituire oggetto di esecuzione solo per i debiti contratti per tale scopo salvo quanto previsto dall’art. 2915 cc.
Il vincolo di destinazione
E’ il tratto essenziale dell’istituto disciplinato dall’art. 2645 ter cc.
Infatti in forza del vincolo impresso sul bene dal disponente/proprietario, la res viene destinata alla realizzazione di uno scopo.
Per raggiungere lo scopo, il bene viene separato rispetto ai restanti beni del proprietario/disponente non soggetti ad alcun vincolo. Questo determina una riduzione del patrimonio e per l’effetto una riduzione della garanzia patrimoniale così come riferita al disponente/proprietario.
Ne consegue, pertanto, che solo l’effettiva realizzazione dello scopo giustifica la limitazione della garanzia generica che per i creditori è rappresentata proprio dal patrimonio del disponente/debitore. Si ricorda infatti che ogni limitazione al principio espresso dal primo comma dell’art. 2740 cc costituisce il risultato di una valutazione comparativa di interessi contrapposti. Nel caso di specie il legislatore ha quindi ritenuto preminenti gli “interessi meritevoli di tutela” rispetto a quelli dei creditori.
Alla luce di quanto sopra consegue che qualora lo scopo non venga realizzato (mancando il presupposto fondante) la limitazione della responsabilità patrimoniale non ha ragion d’essere.
La struttura del vincolo di destinazione
Dalla lettura della norma emerge che l’atto di destinazione richiede:
– un disponente
– uno o più soggetti beneficiari
– uno o più beni che ne costituiscono l’oggetto
– una finalità
– una durata
– un fiduciario, ossia un soggetto attuatore della finalità impressa dal disponente (figura questa comunque eventuale).
I soggetti
I soggetti che intervengono necessariamente sono due: il disponente e il/i beneficiario/i.
Il fiduciario (anche detto gestore), come si accennava poc’anzi, è invece, una figura che può mancare.
Ø Il disponente
E’ il soggetto che, in quanto titolare del bene, imprime sullo stesso un vincolo di destinazione e assume nei confronti dei beneficiari le relative obbligazioni gestorie.
Egli può anche decidere di trasferire il suo diritto ad un terzo (fiduciario) che si assume l’obbligo di realizzare la destinazione (atteso che è l’art. 2645 ter cc che prevede che il vincolo possa avere una durata superiore alla morte del disponente stesso) o meno. Nel primo caso si potrebbe porre il problema della causa del trasferimento al fiduciario in quanto la stessa si ravviserebbe nella fiducia, causa del negozio che però nel nostro ordinamento non è pacificamente ammessa.
Ø Il/i beneficiario/i.
Come anticipato si evidenzia che la norma non prevede vincoli di natura soggettiva in quanto dispone che il beneficiario del vincolo può essere una persona con disabilità, una pubblica amministrazione, altri enti o persone fisiche.
Si segnalano poi posizioni differenti in dottrina circa il fatto se il beneficiario debba essere un soggetto determinato oppure è sufficiente che esso sia determinabile. La posizione che riscuote maggiori consensi è quest’ultima tanto è vero che, in forza dell’applicazione analogica dell’art. 784 cc, viene ritenuto che possa essere beneficiario anche un nascituro.
Il dibattito in dottrina si estende altresì anche ad un altro aspetto che fornisce risposte differenti al quesito se il beneficiario possa o meno coincidere con il conferente. Mentre, infatti, una parte della dottrina lo ritiene ammissibile, una parte nega tale possibilità: posizione quest’ultima che pare essere preferita proprio leggendo l’art. 2654 ter.
In ogni caso la norma richiede che il beneficiario sia indicato nell’atto di destinazione o quantomeno che sia determinabile successivamente nell’ambito di una categoria. Altro punto incontestato è che comunque il beneficiario deve esistere non essendo ammissibile un negozio di destinazione senza beneficiari.
Ø Fiduciario
La figura che invece può anche mancare è quella del fiduciario che, se nominata, ha compiti gestori che devono comunque essere specificatamente indicati nell’atto di destinazione. Esso è un soggetto autonomo sia rispetto al disponente che al beneficiario.
Aspetto oggettivo
Leggendo la norma si evidenzia che beni oggetto del vincolo possono essere sia i beni immobili che i beni mobili iscritti in pubblici registri.
Per quanto riguarda la causa dell’atto di destinazione: la meritevolezza dell’altrui interesse
Punto centrale dell’atto di destinazione è la realizzazione degli interessi meritevoli di tutela così come riferiti al beneficiario che devono essere indicati nell’atto di destinazione.
La meritevolezza viene richiesta proprio perché il vincolo impresso ai beni priva il disponente, anche per un periodo molto lungo, della pienezza delle facoltà insite nel diritto di proprietà e perché i beni in oggetto sono sottratti alla garanzia generica rappresentata per i creditori del disponente dal suo intero patrimonio.
Il requisito della meritevolezza è stato valutato diversamente dalla dottrina anche alla luce della natura aperta della clausola che la prevede. Ecco, quindi, che parte della dottrina (che annovera maggiori sostenitori), partendo dal richiamo dell’art. 1322 cc, afferma che meritevoli di tutela siano gli interessi non illeciti, non contrari all’ordine pubblico e al buon costume purchè non futili.
Per quanto riguarda la forma
Leggendo l’art. 2645 ter cc si evidenzia che essa fa riferimento espressamente agli atti in forma pubblica.
Ora leggendo l’art. 2645 ter cc emerge che lo stesso non prescrive la forma pubblica per la validità dell’atto di destinazione, ma la richiede ai fini della trascrizione dello stesso. Trascrizione che determina importanti effetti tra i quali il fatto che è solo dal momento in cui l’atto viene trascritto che il vincolo di destinazione acquista efficacia esterna e conduce ad una effettiva separazione dal restante patrimonio del disponente.
Considerazioni conclusive
Alla luce di quanto esposto, senza alcun intento esaustivo, emerge che con l’istituto previsto e disciplinato dall’art. 2645 ter cc il legislatore ha quindi ritenuto preminenti gli “interessi meritevoli di tutela” rispetto a quelli dei creditori.
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Avv. Elisa Boreatti