LA SENTENZA: La PA non è responsabile ex art. 2051 cc per i danni subiti da un bene costruito abusivamente

Elisa Boreatti

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L’abuso edilizio recide ex art. 1227 c.c., comma 1, il nesso causale tra il bene in custodia della Pubblica Amministrazione e il danno subito dal privato possessore del bene abusivamente costruito

Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 15 maggio – 26 luglio 2019, n. 20312

FATTO

Con ricorso notificato il 24/27 novembre 2017 il Comune di X ricorre per la cassazione della sentenza numero 843-2017 della Corte d’appello di Salerno, pubblicata il 14 settembre 2017, notificata a mezzo PEC in data 27 settembre 2017, con la quale ex art. 2051 c.c., è stata confermata la condanna del Comune a risarcire ad A.A. e C.M. una quota parte dei danni patrimoniali subiti nel 1996 dai rispettivi beni – quale conduttore di un immobile ove il primo esercitava l’attività di medico dentista e quale proprietario delle due unità immobiliari – danneggiati a causa di un’esondazione di acqua e fango proveniente dalla strada comunale, provocata da una falla presente nelle tubazioni comunali di raccolta dell’acqua piovana. Il ricorso del Comune è affidato a 4 motivi.

 

LA POSIZIONE DELLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

La Corte di Cassazione accogliendo i primi tre motivi del ricorso presentato dal Comune cassa la sentenza di secondo grado e questo per le di seguito indicate ragioni.

– La pretesa risarcitoria riguarda il danneggiamento di un bene immobile, il cui risarcimento va commisurato in riferimento all’impatto che ha avuto, nella causazione del danno, la condotta colposa del danneggiato, ex art. 1227 c.c., comma 1: in proposito, la Corte di merito ha ritenuto di considerarlo solamente in proporzione ai vizi costruttivi rilevati negli immobili danneggiati. Un’ulteriore questione, non adeguatamente considerata dalla Corte di merito, si pone però ove il bene di cui si chiede il risarcimento presenti non solo vizi costruttivi, ma anche una situazione di insanabile irregolarità edificatoria che venga a interferire sul diritto a ottenere il ripristino dello stato dei luoghi o il risarcimento per equivalente. 1.6. In generale, quando l’evento dannoso si ricollega a più azioni od omissioni, il problema della concorrenza di una pluralità di cause trova la sua soluzione nella disciplina di cui all’art. 41 c.p., in virtù del quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall’azione o dall’omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra dette cause e l’evento, essendo quest’ultimo riconducibile a ciascuna di esse, a meno che non sia raggiunta la prova dell’esclusiva efficienza causale di una sola, pur se imputabile alla stessa vittima dell’illecito, da ritenersi idonea ad impedire l’evento od a ridurne le conseguenze (cfr da ultimo Cass. Sez. 1 -, Ordinanza n. 3779 del 08/02/2019. Ebbene la sussistenza di una irregolarità costruttiva, sotto il profilo di un’insanabile mancanza di ius aedificandi, è certamente in grado di determinare l’effetto di esclusiva efficienza causale sul piano degli eventi causativi del danno da risarcire.

– Nel caso concreto, pertanto, deve non solo tenersi conto del fatto che l’abuso edilizio commesso dal privato ha consentito – in diversa misura – la costruzione, in prossimità alla strada comunale, di vani ad uso abitativo in spregio delle regole tecniche e dell’arte e delle norme edilizie, ma anche che esso ha aggravato pesantemente la posizione di garanzia cui è tenuta la pubblica amministrazione. Pertanto, tale fatto è in grado di recidere, ex art. 1227 c.c., comma 1, in concreto, il nesso causale tra il bene in custodia della Pubblica Amministrazione e il danno subito dal privato possessore del bene abusivamente costruito, azzerando lo spettro di responsabilità ex art. 2051 c.c., della pubblica amministrazione

Si allega il testo dell’ordinanza

Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 15 maggio – 26 luglio 2019, n. 20312

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