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Le APS sono associazioni di promozione sociale che realizzano una attività di interesse generale a favore dei soci, di loro familiari o di terzi e che si costituiscono per atto pubblico o scrittura privata registrata o scrittura privata autenticata.
In quanto associazioni, le APS traggono la propria origine da un contratto in forza del quale una pluralità di soggetti decidono di associarsi per perseguire uno scopo di natura ideale. Da questo ne consegue che le disposizioni normative di riferimento sono quelle contenute nel codice civile che devono essere integrate e lette anche alla luce degli articoli del decreto Legislativo 117/2017 (il cd Codice del Terzo Settore – per la cui completa attuazione servono comunque 20 decreti attuativi).
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Senza alcun intento esaustivo, si richiamano le disposizioni del Codice del Terzo Settore in punto di APS e a seguire alcuni aspetti della costituzione e della organizzazione di una APS così come regolati dal codice civile.
Il codice del terzo settore
Le APS oltre a ricevere la loro disciplina dalle disposizioni del codice civile in punto di associazioni, trovano il loro faro normativo anche nel D.Lgs 117/2017 che, negli articoli che vanno dal 4 al 16 (e sussunti nel Titolo II “Degli enti del terzo settore in generale”), presenta una disciplina generale per tutti gli enti del terzo settore (e quindi anche per le APS riconosciute tali dall’art. 4), mentre negli articoli 35 e 36 detta una disciplina ad hoc. In particolare l’art. 35 specifica che le APS sono enti del terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale per lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o piu’ attivita’ di cui all’articolo 5, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati.
Il Codice del Terzo settore specifica poi che le APS che siano iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore possono usufruire di una serie di agevolazioni fiscali. Si segnala comunque che il predetto registro non è ancora stato istituzionalizzato e, pertanto, sino a quando non entreranno in vigore le disposizioni fiscali previste al Titolo X del codice continueranno a trovare applicazione sul punto le precedenti disposizioni. Unica deroga è data dall’art. 104, comma 1, che stabilisce che (anche) per le APS iscritte nei “vecchi” registri si applichino in via transitoria alcune agevolazioni già a far data dal 1.1.2018 e fino alla entrata in vigore delle disposizioni fiscali di cui al titolo X.
Il codice civile
L’associazione per costituirsi validamente deve dotarsi di un atto costitutivo e di uno statuto e può avere una duplice natura, ossia quella di associazione riconosciuta (disposizioni dall’art. 12 al 35 del cc) e quella di associazione non riconosciuta (disposizioni dal 36 al 38).
In particolare in punto di riconoscimento si segnala che, alla presenza di determinati requisiti, questo viene richiesto dalla Associazione e viene concesso dalla Regione o dalla Prefettura al termine di un procedimento amministrativo e ha quale effetto quello di dotare l’associazione di personalità giuridica ossia di dotarla di autonomina patrimoniale perfetta. Con l’espressione autonomina patrimoniale perfetta si intende dire che i creditori della associazione possono rivalersi esclusivamente sul patrimonio della associazione stessa. Di contro, in assenza di riconoscimento per le obbligazioni assunte in nome e per conto dell’associazione i creditori possono rivalersi in primis nei confronti del fondo dell’associazione e, in caso di sua insufficienza, possono rivolgersi alle persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione che, quindi, risponderanno con il proprio patrimonio personale. Unico rimedio previsto per gli amministratori a tale responsabilità patrimoniale è quella di manifestare il proprio dissenso in sede di delibera che dispone l’assunzione di una obbligazione da parte della associazione stessa.
Il codice civile prosegue poi con la identificazione degli organi cd “necessari” che ogni associazione deve avere e li individua nella assemblea dei soci, nel consiglio direttivo e nel Presidente.
L’assemblea dei soci, in particolare, è composta da tutte quelle persone che danno vita all’associazione (socio fondatore) o che aderiscano ad essa in un momento successivo (socio ordinario) mediante versamento della cd quota associativa.
A tal riguardo si ricorda che lo statuto deve indicare quali siano i diritti, i doveri e le condizioni di ammissibilità dei soci nonché è opportuno che preveda quali siano gli organi sociali deputati a valutare l’ingresso o l’esclusione dei soci dalla compagine associativa e le modalità attraverso le quali queste due attività devono essere compiute.
Il consiglio direttivo, composto da coloro che vengono eletti al ruolo di consiglieri della associazione, è l’organo che ha il compito di eseguire le decisioni assunte dall’assemblea ed in generale è l’organo deputato alla gestione e organizzazione della associazione stessa.
Il presidente è il rappresentante legale della associazione ed è colui che ha il potere di firma. Di prassi questi è eletto dal consiglio direttivo ma può essere stabilito nello statuto che questi venga eletto dalla assemblea dei soci.
Accanto agli organi cd essenziali ogni associazione può nominare degli organi ulteriori; in particolare possono essere nominati il vicepresidente, il tesoriere, il segretario, il consiglio dei revisori.
Ogni associazione è tenuta alla tenuta dei libri sociali che vengono individuati nel libro soci, libro verbale dell’assemblea, libro verbali del consiglio direttivo nonché il libro verbali di eventuali altri organi che l’associazione avesse a prevedere. La tenuta degli anzidetti libri non richiede il rispetto di formalità particolari e non necessita di vidimazione.
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Sul “Codice del Terzo Settore” si richiama quanto pubblicato nella sezione “normativa” del blog dello Studio: “Terzo Settore: una riforma in corso”
avv. Elisa Boreatti
Riproduzione riservata
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