Il contratto di mutuo: definizione
Il contratto di mutuo è un contratto tipico in quanto disciplinato all’articolo 1813 e seguenti del codice civile. In particolare la predetta norma così recita: “Il mutuo è il contratto con il quale una parte consegna all’altra una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili, e l’altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità”.
Il mutuo è quindi il termine giuridico utilizzato per indicare qualsiasi forma di “prestito”, sia esso di piccola o ingente entità (ad esempio per acquistare un immobile).
A fronte del prestito, il mutuatario si assume l’obbligo di restituire al mutuante il denaro e, dal momento che normalmente è un contratto a titolo oneroso, il mutuario deve altresì corrispondere anche gli interessi nella misura che ha convenuto con il mutuante. Qualora essi siano pattuiti in misura superiore a quella legale l’accordo deve avere la forma scritta, fermo in ogni caso il divieto di pattuirli in misura di interessi usuraia.
Il mutuo ha poi anche un “suo” costo che è dato, oltre che dal tasso di interesse, anche dalle ulteriori voci di spesa: ad esempio i costi di istruttoria, di revisione, di chiusura; spese di riscossione o di incasso; costi di mediazioni svolte da terzi; spese fiscali e per assicurazioni; altre spese contrattualmente connesse con l’operazione.
La forma del contratto di mutuo
Per quanto riguarda la forma, infine, proprio per l’importanza degli interessi economici coinvolti, il legislatore richiede anche che il contratto sia stipulato da un pubblico ufficiale imparziale e specializzato in materia (il notaio). Con la consegna del denaro da parte del mutuante, il mutuario ne diventa proprietario.
Il mutuo di scopo
Tra le varie tipologie di mutuo si annovera quella di scopo, ossia quel particolare prestito che il mutuante fa al mutuatario affinchè quest’ultimo utilizzi i denari per una determinata finalità.
Detto diversamente: l’istituto di credito si impegna a dare i soldi per un dato progetto e il mutuario si impegna a restituirli a determinate condizioni.
L’intervento della Corte di Cassazione
Di recente la Corte di Cassazione, sentenza n. 20552/20, depositata il 29 settembre, è intervenuta sul tema specificando un aspetto. Perché si tratti di mutuo di scopo non è sufficiente che la dicitura sia contenuta in una comunicazione, ma è necessaria la destinazione delle somme ad una determinata finalità. Qualora questa dovesse mancare non si potrebbe parlare di mutuo di scopo.
Sul punto la Cassazione
“Il mutuo di scopo risponde alla funzione di procurare al mutuatario i mezzi economici destinati al raggiungimento di una determinata finalità, comune al finanziatore, la quale, integrando la struttura del negozio, ne amplia la causa rispetto alla sua normale consistenza, sia in relazione al profilo strutturale, perché il mutuatario non si obbliga solo a restituire la somma mutuata e a corrispondere gli interessi, ma anche a realizzare lo scopo concordato, mediante l’attuazione in concreto del programma negoziale, sia in relazione al profilo funzionale, perché nel sinallagma assume rilievo essenziale proprio l’impegno del mutuatario a realizzare la prestazione attuativa. La destinazione delle somme mutuate alla finalità programmata assurge pertanto a componente imprescindibile del regolamento di interessi concordato, incidendo sulla causa del contratto fino a coinvolgere direttamente l’interesse dell’istituto finanziatore, ed è perciò l’impegno del mutuatario a realizzare tale destinazione che assume rilevanza corrispettiva, non essendo invece indispensabile che il richiamato interesse del finanziatore sia bilanciato in termini sinallagmatici.
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Avv. Elisa Boreatti