DIRITTO CIVILE: Nessuna segnalazione al CRIF se prima la banca non comunica al cliente la revoca della carta di debito (bancomat)

Elisa Boreatti
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La Corte di Cassazione nell’ordinanza nr. 15500 depositata il 13 giugno 2018 così ricostruisce la cd “revoca della carta di debito” .

L’ “autorizzazione” all’uso della carta di debito da parte dell’intermediario presuppone l’esistenza di un patto intercorrente tra quest’ultimo e il cliente. Per l’effetto la cd revoca della carta integra una ipotesi di recesso dal rapporto contrattuale stesso e come tale deve essere posta in essere in modo conforme ai principi previsti nel nostro ordinamento. La revoca pertanto, essendo un atto unilaterale recettizio, deve essere preventivamente comunicata alla controparte contrattuale secondo la prescrizione dell’art. 1334 cc. Nel caso valutato dalla Suprema Corte l’intermediario non ha comunicato la sua dichiarazione di recesso e questo determina la inefficacia della revoca stessa e, per l’effetto, la inefficacia della correlata segnalazione che l’intermediario stesso ha fatto al CRIF.

Riproduzione riservata

Si allega il testo dell’ordinanza

Corte di Cassazione, Sezione I Civile, ordinanza del 13.06.208, nr. 15500

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