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Corte di Cassazione, Sezione III civile, Presidente dott.ssa Vivaldi – Relatore dott.ssa Pellecchia, n. 5160 – depositata il 06.03.2018 nr. 5160
MASSIMA
Il contratto di finanziamento contro cessione del quinto della retribuzione è nullo qualora vengano applicati interessi superiori a quelli stabiliti dalla legge e in mancanza di valutazione sulle condizioni economiche del beneficiario
Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese collegate alla erogazione del credito
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Sommario: 1) Fattispecie; 2) Gradi di Giudizio; 3) Note: 3.1) In punto di concomitanza di usura concreta e presunta; 3.2) Individuazione delle spese da computarsi al fine del calcolo del tasso nell’ambito dei contratti di finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio o della pensione; 4) Riferimenti normativi; 5) Conclusioni. Allegato: Corte di Cassazione Civile, Sezione III, sentenza del 06.03.2018 nr. 5160 |
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- FATTISPECIE
Nel caso di specie, un soggetto aveva stipulato un contratto di finanziamento dietro cessione del quinto al tasso del 19,033%, mentre il tasso soglia per operazioni analoghe nel trimestre (secondo le indicazioni della Banca d’Italia) era del 15,11%, tenuto conto anche degli oneri assicurativi.
- GRADI DI GIUDIZIO
Il Tribunale: ha accolto la domanda formulata dall’attore di declaratoria della nullità parziale ex artt. 644 cp, L. 108/96 e 1815 cc del contratto di finanziamento contro cessione del quinto della retribuzione ritenendo configurabile nel casi di specie sia la c.d. usura presunta (essendo stato applicato un tasso più alto rispetto a quello stabilito dalla Banca d’Italia) sia la c.d. usura concreta (sussistendo una sproporzione eccessiva tra i vantaggi del mutuante e quanto ricevuto dal mutuatario e considerate le difficoltà economiche di quest’ultimo).
La Corte d’Appello: ha confermato la decisione del Tribunale di primo grado.
La Suprema Corte di Cassazione: L’Istituto di Credito ha presentato ricorso in Cassazione avverso la sentenza pronunciata dalla Corte d’Appello per diversi motivi. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
- NOTE
3.1 In punto di concomitanza di usura concreta e presunta
L’Istituto di credito, ricorrente in Cassazione, lamentava che nella sentenza appellata la Corte d’Appello avesse ritenuto sussistente sia la fattispecie della usura presunta e al contempo quella concreta. La doglianza trovava la sua giustificazione nel fatto che sarebbe contraddittorio concludere per il superamento del tasso soglia e, contemporaneamente, anche per la sussistenza dell’usura concreta (che, di contro, presuppone un tesso d’interesse sotto soglia).
La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile poiché la Corte d’Appello, invero, aveva rilevato che, anche qualora non dovesse ritenersi sussistente la c.d. usura presunta, ricorrerebbe comunque la c.d. usura in concreto, ponendo a fondamento della declaratoria di nullità del contratto due ragioni non concorrenti, ma alternative.
Quanto sopra offre lo spunto per richiamare gli aspetti principali in punto di usura presunta e concreta.
In particolare in punto di usura presunta si osserva quanto segue.
La condotta tipica del reato è integrata dal mero farsi dare o promettere interessi o vantaggi usurari in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità.
Dall’uso dell’espressione “altra utilità” se ne ricava la configurabilità, tanto dell’usura pecuniaria, che si concretizza con la dazione del denaro da parte del soggetto attivo, tanto dell’usura reale, che si materializza nella prestazione di un servizio o di una attività professionale.
Per interessi si intendono il prezzo che si paga per la prestazione ricevuta, per vantaggi ogni altro tipo di compenso pagato allo stesso scopo (quest’ultimo può non avere carattere patrimoniale, ma deve essere economicamente valutabile, in caso contrario non sarebbe possibile il raffronto con la controprestazione).
A differenza delle altre ipotesi è l’oggettivo superamento di una certa soglia che determina la rilevanza del fatto e la legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari.
Il tasso usurario legale si determina aumentando di un quarto il tasso medio del tipo di operazione presa in considerazione (secondo quando previsto dall’art. 2 della legge 198/1996, come modificato da D.L. 70/2011). Così come strutturato dal legislatore del 1996, l’art. 644, comma terzo, parte prima, c.p. è una norma penale in bianco. Essa, infatti, rinvia ad una fonte subordinata (il decreto ministeriale) per determinare un elemento essenziale del reato. A chi ha ravvisato in un siffatto meccanismo di rinvio una violazione del principio di riserva di legge, si è obiettato che il contenuto dell’illecito resta definito dall’art. 644 c.p. e dalla legge n. 108 del 1996, mentre il decreto ministeriale si limita a fornire un’integrazione di carattere tecnico.
In punto di usura concreta si osserva quanto segue. Questa ipotesi trova la sua definizione nel terzo comma dell’art. 644 cp e ricorre quando gli interessi, i vantaggi o i compensi, pur inferiori al limite di legge, risultino per le concrete modalità del fatto o in considerazione del tasso medio praticato per operazioni similari, comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o dell’altra utilità. A ciò deve necessariamente aggiungersi la condizione di difficoltà economica o finanziaria in cui deve trovarsi il soggetto che ha dato o promesso gli interessi. Tale difficoltà deve esistere obiettivamente e non nella sola rappresentazione soggettiva della persona offesa. La difficoltà finanziaria viene comunque intesa come mancanza, anche momentanea, di liquidità pur a fronte di una condizione economica nel complesso sana; mentre quella economica consiste in una carenza di risorse e di beni in uno stato di dissesto complessivo.
3.2 Individuazione delle spese da computarsi al fine del calcolo del tasso nell’ambito dei contratti di finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio o della pensione.
Il ricorrente lamentava ancora la circostanza che la Corte d’Appello non avrebbe tenuto conto della giurisprudenza di legittimità in tema di commissione di massimo scoperto, secondo la quale, spettando al Ministero dell’Economia e delle Finanze di stabilire le voci di costo o spesa che compongono i Tassi effettivi globali medi (TEGM) e il Tasso Effettivo Globale (TEG) contrattuale, non si potrebbe rimodulare ex post i TEG.
Ebbene, l’art. 644 c.p., sancendo il principio di onnicomprensività valevole sia sotto il profilo penale che sotto quello civile, prevede che “per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”.
La giurisprudenza di legittimità affrontando un caso simile (si trattava del diverso caso di un contratto di finanziamento con oneri assicurativi facoltativi) aveva affermato che la “centralità sistematica” dell’art. 644 c.p. di tale norma in punto di definizione della fattispecie usuraria rilevante non può non valere pure per “l’intero arco normativo che risulta regolare il fenomeno dell’usura e quindi anche per le disposizioni regolamentari ed esecutive e per le istruzioni emanate dalla Banca d’Italia”.
La sentenza impugnata appare conforme a tale ultimo orientamento.
Sempre a tal proposito, il ricorrente lamentava che la Corte di appello non avrebbe verificato la sussistenza dell’elemento soggettivo dell’usura concreta, consistente nella consapevolezza, da parte del finanziatore, della sproporzione tra importo mutuato e importo da restituire, nonché nella volontà di praticare interessi esosi sfruttando l’appreso stato di bisogno del soggetto passivo.
Rilevava, inoltre, il ricorrente che nel caso di finanziamento contro cessione del quinto, diversamente da quanto avviene per gli altri prestiti personali, il cessionario dovrebbe solo ottenere conferma dell’esistenza del rapporto
di lavoro dipendente, verificare che non esista un altro contratto di cessione del quinto, esaminare l’ultima busta paga e verificare che sia realizzabile la rata mensile fino al quinto della retribuzione in rapporto al periodo di ammortamento.
La Corte ritiene inammissibile anche questo motivo, poiché con esso il ricorrente si limita a sostenere un’interpretazione diversa dei fatti (tra cui le condizioni di difficoltà economico-finanziaria del beneficiario) a fronte della valutazione degli stessi da parte della Corte del merito; è necessario, pertanto, un nuovo giudizio di merito.
La Cassazione ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del controricorrente.
- RIFERIMENTI NORMATIVI.
– Art. 1815 cc
La disposizione stabilisce che “Salvo diversa volontà delle parti, il mutuario deve corrispondere gli interessi al mutuante. Per la determinazione degli interessi si osservano le disposizioni dell’art. 1284. Se sono convenuti interessi usurai la clausola è nulla e non sono dovuti gli interessi”.
– Art. 644 cp
La disposizione stabilisce che “Chiunque, fuori dei casi previsti dall’articolo 643, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000.
Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di concorso nel delitto previsto dal primo comma, procura a taluno una somma di denaro od altra utilità facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario.
La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all’opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria.
Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito.
Le pene per i fatti di cui al primo e secondo comma sono aumentate da un terzo alla metà:
1) se il colpevole ha agito nell’esercizio di una attività professionale, bancaria o di intermediazione finanziaria mobiliare;
2) se il colpevole ha richiesto in garanzia partecipazioni o quote societarie o aziendali o proprietà immobiliari;
3) se il reato è commesso in danno di chi si trova in stato di bisogno;
4) se il reato è commesso in danno di chi svolge attività imprenditoriale, professionale o artigianale;
5) se il reato è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale durante il periodo previsto di applicazione e fino a tre anni dal momento in cui è cessata l’esecuzione.
Nel caso di condanna, o di applicazione di pena ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al presente articolo, è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono prezzo o profitto del reato ovvero di somme di denaro, beni ed utilità di cui il reo ha la disponibilità anche per interposta persona per un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari, salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento dei danni.
– D.p.r. 180/1950 “Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni”
L’art. 54 (Garanzia dell’assicurazione o altre malleverie) prevede che le cessioni di quote di stipendio o di salario consentite a norma del titolo ii e del presente titolo (Legge finanziaria 311/2005) devono avere la garanzia dell’assicurazione sulla vita e contro i rischi di impiego od altre malleverie che ne assicurino il ricupero nei casi in cui per cessazione o riduzione di stipendio o salario o per liquidazione di un trattamento di quiescenza insufficiente non sia possibile la continuazione dell’ammortamento o il ricupero del residuo credito.
Non è consentito prestare garanzia in favore del cedente mediante cessione, da parte di altro impiegato o salariato di pubblica amministrazione, di una quota del proprio stipendio o salario.
Gli istituti autorizzati a concedere prestiti ai sensi del presente titolo non possono assumere in proprio i rischi di morte o di impiego dei cedenti, ad eccezione dell’istituto nazionale della assicurazioni e delle società di assicurazioni.
– Legge 108/1996 “Disposizioni in materia di usura”
L’usura bancaria è una fattispecie normativa introdotta dagli artt. 644 e 644 bis ed è stata riformulata dalla Legge n. 108 del 7 marzo 1996, che ha apportato profonde innovazioni e modifiche in materia di usura in quanto ha ridefinito il quadro complessivo descritto dalla fattispecie incriminatrice affiancando ai parametri puramente soggettivi, previsti dalla vecchia formulazione, nuovi parametri cosiddetti “oggettivi”.
Un tale intervento ha modificato, quindi, la disciplina precedente in tema di usura ove termini e modalità di erogazione del credito erano rimessi alla volontà delle parti con il rischio che questi di fatto venissero determinati dalla sola parte contrattualmente più forte.
Alla luce delle modifiche si è quindi ampliato l’ambito di applicazione del reato di usura, e conseguentemente l’area di tutela offerta dalla norma in quanto essa non è più relegata ad operare esclusivamente nei casi in cui sussista lo “stato di bisogno” del quale taluno abbia “approfittato” conseguendo vantaggi per sé o per altri, ma opera anche ogni qual volta il limite posto dall’art. 2 della stessa L. 108/96 venga superato.
Tra le novità introdotte dalla Legge 108/1996 si segnalano le seguenti:
* lo stato di bisogno o di difficoltà economico-finanziaria non vengono più considerate ai fini del reato di usura, ma vengono considerate circostanze aggravanti del reato stesso. (art.1);
* viene individuato un limite di tasso oltre il quale gli interessi sono sempre usurari: “tasso medio risultante dall’ultima rilevazione pubblicata nella G.U., relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà”. In particolare l’art. 2 stabilisce che “Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d’Italia e l’Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall’Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d’Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura. I valori medi derivanti da tale rilevazione, corretti in ragione delle eventuali variazioni del tasso ufficiale di sconto successive al trimestre di riferimento, sono pubblicati senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale.
* vengono previste nuove ipotesi di aggravanti ( che fanno aumentare la pena da un terzo alla metà ) riguardanti l’attività bancaria in genere e l’attività di credito mobiliare alle imprese.
* viene rideterminato il termine di prescrizione del reato del reato di usura, decorrente dall’ultima riscossione sia degli interessi che del capitale (art. 11).
Si segnala poi la sentenza della Corte di Cassazione nr. 21885/2013 che stabilisce che la legge 108/1996 non ha carattere retroattivo e pertanto ai fini della qualifica di usurarietà del tasso si deve aver riguardo al momento genetico del rapporto, non rilevando le successive variazioni del tasso soglia.
– Legge 2/2009 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale.
Il governo con la Legge 2/2009 vieta l’applicazione indiscriminata della commissione di massimo scoperto e sancisce il principio per cui questa deve essere inserita nella rilevazione del TEG per determinare il tasso soglia usurario come disposto dall’art. 2 bis della anzidetta legge.
Tale norma, in particolare, stabilisce i criteri di determinazione del tasso soglia e dispone che gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione a favore della banca – dipendente dall’effettiva durata dell’utilizzazione dei fondi da parte del cliente – sono comunque rilevanti ai fini dell’applicazione dell’articolo 1815 del codice civile, dell’articolo 644 del codice penale e degli articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996, n. 108.
- CONCLUSIONI.
La sentenza in commento chiarisce che il contratto di finanziamento stipulato dietro cessione del quinto è nullo qualora vengano applicato interessi superiori a quelli stabiliti dalla legge. Nel caso di specie, l’istituto di credito aveva applicato un tasso superiore in quanto riteneva che nella soglia di usura non dovessero essere comprese le spese per la polizza assicurativa sulla vita fatta stipulare a garanzia della somma erogata.
La Cassazione effettua un breve excursus della normativa in materia: al momento della stipulazione del contratto, le istruzioni della Banca d’Italia prevedevano che nel tasso massimo che non può essere oltrepassato secondo quanto previsto dalla legge contro l’usura non rientravano le spese per assicurazioni e garanzie e, in particolare per quanto riguarda le operazioni di prestito contro cessione del quinto, le spese di assicurazione non rientravano nel calcolo del tasso purché certificate da apposita polizza.
Successivamente, la L. 2/2009, con l’art. 2-bis, ha previsto che, invece, tali spese vadano calcolate per la determinazione del tasso massimo.
Considerato che, come già detto, il contratto in questione è stato stipulato prima dell’entrata in vigore della L. 2/2009, al caso de quo si sarebbe dovuto applicare la disciplina precedente.
Tuttavia, la Corte rileva che tali disposizioni contrastano con il principio fissato dall’art. 644 c.p. secondo cui per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese collegate alla erogazione del credito.
Quanto alla valutazione delle condizioni economico-patrimoniali del beneficiario del prestito, la Corte rileva che, sebbene nel caso di finanziamento contro cessione del quinto il cessionario dovrebbe solo verificare l’esistenza del rapporto di lavoro e che non esista un altro contratto di cessione del quinto, la Corte del merito aveva accertato le effettive condizioni di difficoltà economico-finanziaria e, pertanto, il controllo di legittimità non può spingersi fino ad effettuare un nuovo giudizio di merito e revisionare il ragionamento decisorio.
Per questi motivi, la Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna l’istituto di credito ricorrente al pagamento delle spese di lite.
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Riproduzione riservata
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Avv. Elisa Boreatti Dott.ssa Rosa Colucci
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Allegato: Corte di Cassazione Civile, Sezione III, sentenza del 06.03.2018 nr. 5160
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