DIRITTO CIVILE: padre assente condannato a risarcire la figlia

Elisa Boreatti
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Milano 3 giugno, 2019

Ordinanza 14392/19, terza sezione civile depositata il 27 maggio 2019

Protagonisti dello scontro una ragazza – collocata presso la madre, dopo la rottura tra i genitori – e il padre. Lei lo accusa di avere violato «i propri obblighi», e, più precisamente, quello di «mantenerla, istruirla ed educarla». Lui si difende parlando di sé stesso come di «un padre assente» e chiamando in causa l’ex che, a suo dire, «avrebbe omesso di prendere atto delle problematiche comportamentali della figlia e porvi rimedio» anche «sollecitando un suo intervento».

Alla fine l’uomo è stato condannato tanto in primo grado quanto dalla Corte d’Appello a «versare 66mila e 759 euro» alla figlia a titolo di «risarcimento dei danni (patrimoniali e non patrimoniali)», testimoniati anche dal «disagio materiale e morale» da questa vissuto.

Il ristoro economico riconosciuto alla ragazza è stato ritenuto sacrosanto e reso definitivo dalla Cassazione.

Per i giudici di legittimità sono evidenti le colpe del «padre assente» e le ripercussioni subite dalla figlia. E in questa ottica viene ritenuto irrilevante il richiamo difensivo al presunto comportamento omissivo tenuto dalla madre della ragazza: «la responsabilità del genitore per i danni subiti dal figlio, in conseguenza del suo inadempimento ai propri obblighi di mantenimento, istruzione, educazione ed assistenza non può ritenersi esclusa o limitata dalla circostanza che anche l’altro genitore possa non avere adempiuto correttamente ai rispettivi doveri», osservano i giudici, prima di aggiungere che «la responsabilità e gli obblighi derivanti dal rapporto di filiazione gravano su entrambi i genitori, non certamente solo su quello convivente e, tanto meno, addirittura, solo su quello più attivamente presente».
Illogico, quindi, sostenere, come ha fatto in questa vicenda il legale del padre, che «l’altro genitore sarebbe l’unico a dover assumere in concreto l’obbligo di mantenere, istruire ed educare la figlia, e quindi di intervenire tempestivamente – di fronte alle difficoltà della ragazza – per porre in essere i rimedi adeguati, onde evitare i danni poi da lei risentiti».
Nessun dubbio, in sostanza, sul fatto che «gli obblighi di mantenimento, istruzione, educazione ed assistenza gravano sul padre rimasto assente», che, in questo caso, deve rispondere dei danni procurati alla figlia.

Difatti le sue omissioni, «hanno determinato difficoltà di vario genere nella serenità personale della ragazza, e, complessivamente, nello sviluppo della sua personalità» con conseguenze nefaste, tra cui «la scelta di una anticipata interruzione degli studi» con annessa «preclusione delle possibilità di realizzazione professionale, con rilievo anche economico».
Tirando le somme, una volta accertati «il pregiudizio morale e il pregiudizio all’integrità psichica» subiti dalla ragazza, è sacrosanto il suo diritto di vedersi risarcita dal padre assente, che ora le dovrà versare la cifra stabilita dai Giudici, cioè oltre 66mila euro.

avv. Elisa Boreatti

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