Il possesso di un appartamento per mera tolleranza non determina l’usucapione del bene stesso
–
Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza 8 febbraio – 30 luglio 2019, n. 20508
–
FATTO
Un soggetto formula domanda di accertamento di usucapione nei confronti delle due sorelle ed avente ad oggetto l’acquisto di un appartamento.
In primo e in secondo grado la domanda viene respinta in quanto i Giudici di merito hanno ritenuto insussistente la prova del possesso in capo all’attore che aveva la disponibilità dell’immobile a titolo di comodato concesso dalla sorella o al più per tolleranza della stessa.
Il soccombente ha proposto ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione.
CONSIDERAZIONI IN DIRITTO
La Suprema Corte ha ribadito che è onere di chi chiede accertarsi l’intervenuta usucapione dimostrare di aver esercitato sul bene un potere di fatto che si è estrinsecato in un’attività corrispondente all’esercizio del diritto di proprietà. Lo stesso deve, infatti, provare non solo il corpus – dimostrando di essere nella disponibilità del bene ma anche l’animus possidendi per il tempo necessario ad usucapire.
Ai fini dell’usucapione è, infatti, necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell’interessato attraverso un’attività apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l’onere della relativa prova su colui che invochi l’avvenuta usucapione del bene (Cassazione civile sez. II, 02/10/2018, n. 23849).
Quando è dimostrato il potere di fatto, pubblico e indisturbato, esercitato sulla cosa per il tempo necessario ad usucapirla, ne deriva, a norma dell’art. 1141 c.c., comma 1, la presunzione che esso integri il possesso; di conseguenza, incombe alla parte, che invece correla detto potere alla detenzione, provare il suo assunto in mancanza dovendosi ritenere l’esistenza della prova della possessio ad usucapionem (cfr., di recente, Sez. 2, Sentenza n. 26984 del 02/12/2013).
Infatti, oltre al riscontro di un comportamento continuo ed ininterrotto l’attore deve dimostrare la c.d. interversio possessionis, che consente di mutare il titolo originario del rapporto con la cosa ai sensi del comma 2 dell’art. 1141 c.c..
Nel caso di specie, tale onere probatorio non è stato soddisfatto dal ricorrente avendo correttamente la Corte territoriale escluso che la mera gestione del bene integrasse un atto di interversione del possesso vista la tolleranza concessa dalla sorella in virtù dei rapporti di familiarità tra le parti. Per questi motivi, il ricorso viene rigettato e il ricorrente condannato alle spese processuali.
–
Si allega:
Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza 8 febbraio – 30 luglio 2019, n. 20508