Corte di Cassazione, Sezione sesta civile, sentenza numero 6319 depositata il 5 marzo 2019
La vicenda in esame riguarda la qualificazione di una polizza unit linked – e la relativa disciplina – sul rilievo che, nella ricostruzione dell’attore nei giudizi di merito, le prestazioni oggetto della polizza e che sarebbero state corrisposte alla scadenza contrattuale al contraente, non comprendevano il c.d. rischio demografico, ossia non erano legate all’orizzonte di vita ed alle relative aspettative del contraente stesso.
In particolare, l’assenza di tali elementi avrebbe determinato la nullità del contratto e la conseguente restituzione della somma investita (somma che, in ragione dell’andamento dei mercati, si era quasi dimezzata rispetto al valore di investimento).
La domanda viene rigettata in primo e secondo grado, ma il S.C. cassa con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Torino sulla base del seguente principio:
“ … Nelle polizze unit linked, caratterizzate dalla componente causale mista (finanziaria e assicurativa sulla vita), anche dove sia prevalente la causa “finanziaria”, la parte qualificata come “assicurativa” deve comunque rispondere ai principi dettati dal codice civile, dal codice delle assicurazioni e dalla normativa secondaria ad essi collegata, con particolare riferimento alla ricorrenza del rischio demografico rispetto al quale il Giudice di merito deve valutare l’entità della copertura assicurativa che, avuto riguardo alla natura mista della causa contrattuale, dovrà essere vagliata con specifico riferimento all’ammontare del premio versato dal contraente, all’orizzonte temporale ed alla tipologia dell’investimento …”
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Si allega:
Corte di Cassazione, Sezione sesta civile, sentenza numero 6319 depositata il 5 marzo 2019