DIRITTO CIVILE: Prestare dei soldi ad un amico: cosa è bene sapere

Elisa Boreatti
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Non aspettarsi più nulla o cercare di riavere, un giorno, la somma prestata?

Quando si prestano dei soldi è sempre meglio sapere a cosa si va incontro.

 

Nella vita di ognuno di noi può capitare che un amico o un parente ci chieda in prestito dei soldi. In questo articolo abbiamo inserito le cinque cose che è utile sapere quando si presta del denaro a qualcuno.

 

  1. Nel caso in cui la persona che ha versato la somma lo ha fatto per spirito di liberalità non è prevista alcuna restituzione. In tal caso, infatti, sussistenti anche gli altri requisiti di forma previsti dal codice, si ha una donazione (art. 769 cc e ss). La legge prescrive, in particolare, che le donazioni debbano essere stipulate con atto pubblico alla presenza di due testimoni, eccezion fatta per quelle di modico valore – tenuto in conto delle condizioni economiche del donante e del donatario – ove è sufficiente, ai fini della conclusione del contratto di donazione, la consegna del bene.
  2. Stessa situazione si ha nel caso in cui la consegna del denaro è avvenuta come adempimento di una obbligazione morale o sociale. In tal caso, infatti, questa obbligazione viene definita dal codice civile “naturale” e in quanto tale l’art. 2034 cc non ammette la ripetizione di quanto è stato spontaneamente versato in esecuzione, per l’appunto, di doveri morali o sociali.
  3. Qualora invece le parti abbiano convenuto che a fronte della dazione del denaro l’altra debba restituire entro una determinata scadenza, la somma ricevuta, le stesse hanno concluso un contratto di mutuo (art. 1813 cc).
  4. Per quanto riguarda poi l’importo che deve essere restituito si distingue il mutuo a titolo oneroso (qualora oltre al capitale debbano essere restituiti anche gli interessi) o a titolo gratuito (in tal caso i soggetti devono espressamente stabilirlo).
  5. Altro aspetto che non deve essere sottovalutato è poi la forma adottata dalle parti (cd mutuante e mutuario) per la conclusione del contratto di mutuo. Infatti se vero è che non è stabilito che il contratto debba essere concluso per iscritto, è altrettanto vero che formalizzarlo in una scrittura privata potrebbe essere opportuno soprattutto nel caso in cui l’amico/il parente non voglia restituire la somma. Infatti, al verificarsi di questa situazione, colui che ha prestato i soldi (il mutuante) per poter rivolgersi all’autorità giudiziaria per far dichiarare che l’amico/il parente non ha adempiuto alla obbligazione restitutoria e, quindi, ottenere la condanna dello stesso, si devono tener presente due disposizioni del codice civile: l’art. 2697 cc e l’art. 2721 cc. Il primo pone in capo a chi vuol far valere in giudizio l’onere di provarlo, mentre il secondo stabilisce che la prova testimoniale non è ammessa per provare l’esistenza di contratti di importo superiore ad euro 2,58. A tal proposito si richiama quanto statuito dalla Corte di Cassazione con sentenza 180/2018 “l’esistenza di un contratto di mutuo non può essere desunta dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro … ma è necessario dimostrare il fatto costitutivo della sua pretesa”.

 

Il consiglio dell’avvocato? Se desiderate riavere indietro quanto prestato, vi conviene fare una scrittura privata, che avrà valore di prova nel momento in cui vorrete far valere in giudizio le vostre ragioni, soprattutto per parliamo di cifre ingenti. Se non vi importa, consideratelo un regalo, e dimenticatevene subito dopo, come diceva un vecchio proverbio!

avv. Elisa Boreatti

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