Corte di Cassazione, II sezione, ordinanza 25/10/2019 – 21/02/2019
–
Il soggetto a cui viene erroneamente notificato un precetto diretto all’amministratore pro-tempore di uno stabile condominiale, può legittimamente opporsi solo per contestare di rivestire la qualifica di amministratore del debitore intimato risultante dal titolo esecutivo.
Quanto sopra sulla base del principio di diritto che segue “ … la notifica del precetto intimato ad un condominio di edifici, eseguita nei confronti di persona diversa da quella che rivesta la carica di amministratore del condominio stesso, non può ritenersi idonea a far assumere al destinatario della notificazione stessa la qualità di soggetto contro cui l’esecuzione forzata è minacciata in proprio (essendo l’amministratore non il soggetto passivo del rapporto di responsabilità, quanto il rappresentante degli obbligati), con conseguente difetto di legittimazione dello stesso a proporre opposizione iure proprio, al solo fine di contestare – come avvenuto nella specie di rivestire la qualifica di amministratore del condominio intimato di adempiere l’obbligo risultante dal titolo esecutivo …”
–
Si allega: