DIRITTO CIVILE: Quali sono i diritti e gli obblighi in capo al comodatario

Elisa Boreatti
Condividi con
LinkedIn
Email
Print
  1. Inquadramento

Il contratto di comodato (anche detto prestito d’uso) è il negozio giuridico in forza del quale una parte (cd comodante) consegna ad un’altra (cd comodatario) una cosa mobile o immobile affinchè questi se ne serva per un tempo o per un uso determinato con l’obbligo di restituire la cosa stessa.

Il codice civile prevede e disciplina questo negozio, che pertanto si qualifica come tipico, nel Libro IV “Delle Obbligazioni” al Capo XIV che contempla gli articoli che vanno dal numero 1803 al 1812 cc.

Dalla lettura delle norme si evincono i tratti peculiari di questo contratto e che sono ravvisabili nel fatto che:

– è reale (ossia si perfeziona con la consegna);

– realizza effetti unilaterali obbligatori a carico del solo comodatario;

– è essenzialmente gratuito (diversamente si configurerebbe il contratto di locazione in quanto a fronte del godimento del bene, il conduttore deve versare un corrispettivo). Il carattere della gratuità permarrebbe anche in caso di apposizione di un modus in capo al comodatario sempre che lo stesso non rivesta il carattere della controprestazione.

– è intuitus personae (dal momento che le qualità personali e il rapporto di fiducia tra i contraenti sono elementi imprescindibili per la sua conclusione);

– non richiede una forma particolare per la sua conclusione, tuttavia se stipulato per iscritto deve essere registrato presso l’Agenzia delle Entrate. La mancanza di una forma richiesta ad substantiam è un ulteriore elemento che distingue il contratto di comodato da quello di locazione. A tal riguardo si consideri che i contratti di locazione aventi ad oggetto un immobile stipulato per una durata ultranovennale è richiesta la forma scritta ad substantiam (ossia ai fini della sua validità, art. 1350 cc nr. 8) e la trascrizione nei registri immobiliari (art. 2643 cc nr. 8).

 

  1. Obblighi in capo al comodatario

Il comodatario viene qualificato come quel soggetto che, in forza della stipula del contratto, riceve la detenzione (e non il possesso) del bene mobile o immobile. Conseguenza di questa qualifica (detenzione anziché possesso) è che il comodatario non può usucapire la cosa se non nel caso in cui, per mezzo della interversio possessionis, muti il titolo da detenzione a possesso.

Il codice civile prevede una serie di obblighi in capo a questa parte contrattuale.

Il comodatario, infatti, ha l’obbligo di servirsi e di conservare il bene con diligenza: ne consegue che il comodatario deve svolgere tutte quelle attività necessarie al mantenimento nella consistenza originaria della cosa (fatto salvo il deterioramento derivante dall’uso consentito) e deve custodirla vigilando sulla sua integrità.

A tal ultimo riguardo è intervenuta la Corte di Cassazione esaminando una particolare situazione, ossia il furto del bene in comodato. Sul punto il supremo organo ha stabilito che il comodatario è responsabile per colpa qualora, avuto riguardo alle circostanze concrete, non abbia posto in essere tutte le attività richieste dall’ordinaria diligenza. Al verificarsi di tale ipotesi il comodatario convenuto in giudizio per la risarcibilità dei danni a titolo di responsabilità «ex recepto» per andare esente da responsabilità (in quanto la perdita non è a lui imputabile) deve provare di avere adottato tutte le precauzioni che le circostanze suggerivano per evitare la sottrazione del bene, secondo la diligenza del buon padre di famiglia, non essendo invece necessaria la prova che il furto è stato compiuto con violenza o con minaccia alle persone.

Oltre all’anzidetto obbligo se ne annovera un altro che si giustifica tenendo in conto del carattere temporaneo del negozio de quo: il comodatario deve restituire il bene oggetto di contratto.

Ma quando deve avvenire la restituzione?

La risposta è fornita dall’art. 1809 cc che stabilisce che il comodatario è tenuto a restituire la cosa alla scadenza convenuta o, in mancanza di pattuizione, alla fine dell’uso per cui il comodato è stato concesso ovvero, ancora, quando sopraggiunga un “urgente e imprevisto bisogno” in capo al comodante (anche se non è scaduto il termine ovvero il comodatario non ha terminato di servirsi del bene). Quest’ultima ipotesi configura una particolare ipotesi di recesso giustificata dal carattere gratuito del negozio stesso.

Ma quando si può dire che un bisogno è “urgente e imprevisto”?

Come emerge dall’espressione usata dal legislatore il bisogno del comodante non deve essere grave, ma deve essere sopravvenuto rispetto al momento della stipula del contratto ed urgente. Sul punto si segnala una sentenza della Corte di Cassazione a Sezione Unite / nr. 20448/14 che ha ritenuto che si configuri questa ipotesi sia nel caso in cui il comodante abbia la necessità di un uso diretto del bene sia quando sopravvenga   un imprevisto deterioramento della condizione economica del comodante stesso. In tal caso, infatti, la restituzione del bene è giustificata ai fini della sua vendita o di una redditizia locazione, consente di porre fine al comodato

Accanto alle ipotesi previste dal codice civile e sopra richiamate (contratto di comodato a termine di cui all’art. 1809 cc o a senza limitazioni di tempo di cui all’art. 1810 cc) la giurisprudenza ha individuato una ulteriore ipotesi al verificarsi, ossia quando il comodante “ne abbia la necessità”. In tale ipotesi il contratto stipulato sarebbe senza determinazione di tempo ma conterrebbe una clausola che, prevedendo la restituzione del bene in presenza di una necessità in capo al comodante, è espressione del potere di rendere negoziabile la restituzione della cosa. Sul punto la Suprema Corte con sentenza nr. 8571/2018 si è così espressa “si connota come figura atipica, meritevole di tutela ai sensi dell’art. 1322 cc, il contratto di comodato – non riconducibile né al modello legale del comodato a termine (art. 1809 cc), né a quello del comodato senza limitazione di tempo (art, 1810 cc) – in cui le parti abbiano negoziato il potere di restituzione facendo sì che il comodante possa continuare a fare uso della cosa solo al perdurare delle condizioni convenute. (Nella fattispecie, le parti avevano convenuto che il rapporto si sarebbe risolto in caso di estinzione dell’ente morale o di cessazione della sua attività divulgativa culturale).

Tra gli obblighi in capo al comodatario si annoverano altresì quello che prevede che il comodante non possa trasferire ad altri il godimento della stessa senza autorizzazione del comodante medesimo(questo ben si comprende se si considera il carattere fiduciario e personale del comodato) e quello che impone al comodatario di non servirsi del bene per fini diversi da quello previsto nel contratto di comodato o dalla natura stessa del bene.

 

2.1       Morte del comodatario

Questa ipotesi è prevista e disciplinata dall’art. 1811 cc e, al suo verificarsi, il comodante ha facoltà di recedere dal contratto anche se è stato convenuto un termine (ex art. 1809 cc) e di esigere dagli eredi l’immediata restituzione della cosa. La ragione che giustifica un tanto è da rinvenirsi nel fatto che il contratto di comodato è, come sopra esposto, “intuitus personae” ossia è un contratto ove rileva, per la sua conclusione, la persona del comodatario. D’altro canto il comodante ha una facoltà e pertanto se non manifesta agli eredi questa sua volontà il rapporto prosegue secondo le caratteristiche e gli obblighi assunti con il de cuius (Corte di cassazione sentenza nr. 8409/1990).

 

2.2       Violazione degli obblighi in capo al comodatario. Azione di restituzione

In caso di inadempimento degli obblighi da parte del comodatario, il comodante non può chiedere la risoluzione del contratto (tenuto in conto del carattere di gratuità del contratto stesso) ma può agire con l’azione di restituzione della cosa e il risarcimento del danno.  Per quanto riguarda la prima si osserva che essa, essendo diretta ad ottenere la restituzione della cosa concessa in comodato, è di natura personale e prescinde dalla prova del diritto di proprietà; per questo motivo l’attore/comodante ha l’onere di provare soltanto l’esistenza del contratto di comodato. Sul punto Corte di Cassazione sentenza nr. 2726/13 e nr. 8590/13.

 

  1. Diritti del comodatario

Di contro il comodatario ha il diritto di servirsi della cosa per l’uso determinato dal contratto o dalla natura del bene nonché ottenere il rimborso delle spese straordinarie eventualmente sostenute per la conservazione della cosa e purchè siano “necessarie ed urgenti”. Ne consegue che quelle prive di questi ultimi caratteri non sono rimborsabili dal comodatario.

Inoltre l’art. 1812 cc rubricato “Danni al comodatario per vizi della cosa” stabilisce che se la cosa concessa in comodato è affetta da vizi tali da cagionare un danno a chi se ne serve il comodante è tenuto al risarcimento del danno nel caso in cui, pur essendo a conoscenza dei difetti, non abbia avvertito il comodatario. Un tanto si giustifica con il fatto che il comodante ha un dovere di informazione nei confronti del comodatario.

 

Riproduzione riservata

avv. Elisa Boreatti

CATEGORIE

Sei in un soggetto sovraindebitato?
Risolvi la tua situazione!

Compila il modulo per richiedere una consulenza gratuita e senza impegno.

ISCRIVITI AL NOSTRO GRUPPO “Come fare per non morire più di debiti?”

SCOPRI DI Più