Tribunale di Como, Sezione I Civile, sentenza depositata il 13.2.2019
Il Tribunale ha accolto le domande dell’attrice, ritenendo fondata la responsabilità del Comune convenuto ai sensi dell’art. 2051 c.c..
Il Giudice ha ricordato come, secondo la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, la responsabilità attribuita al Comune abbia natura oggettiva o comunque di colpa presunta in quanto prescinde dall’accertamento dell’elemento soggettivo, salva la prova liberatoria del caso fortuito che deve essere fornita dal custode.
La funzione della norma richiamata, infatti, è quella di far ricadere sul custode i danni causati dalla cosa, allorché tali danni scaturiscano da una concreta mala gestio del custode, con la conseguenza che una responsabilità ex art. 2051 c.c. non può essere invocata nel caso in cui la cosa rappresenti la mera occasione del danno.
Peraltro, in materia di danno cagionato da dissesti al manto stradale in custodia al Comune di competenza, la Corte di Cassazione ha indicato con chiarezza come l’onere del danneggiato sia dimostrare che l’evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizioni, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità.
In altri termini, l’ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell’art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, salvo che dia la prova che l’evento dannoso era imprevedibile e non tempestivamente evitabile.
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Si allega il testo della sentenza
Tribunale di Como, Sezione I Civile, sentenza depositata il 13.2.2019