DIRITTO CIVILE: Responsabilità del pedone che attraversa la strada parlando al telefono

Elisa Boreatti
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E’ colposa la condotta del pedone il quale, in disprezzo delle regole sulla circolazione stradale e di normale prudenza, si è immesso repentinamente sulla strada, parlando a telefono e senza neanche guardare se sopraggiungessero veicoli

 

Tribunale di Trieste, sentenza nr. 380 del 7 giugno 2019

 

 

FATTO

 

Con atto di citazione innanzi al Giudice di pace di Trieste, Clio Uliveti, premesso che in data 18.10.2010, alle ore 8:45 circa, in Trieste, veniva investita dall’autovettura X condotta da Y e di proprietà di C, chiamava in giudizio la conducente e il proprietario del veicolo nonché D  (in qualità di Impresa designata

dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada, atteso che la u., società assicuratrice del veicolo investitore, era stata posta in liquidazione coatta amministrativa) e chiedeva di accertare e dichiarare l’esclusiva responsabilità di Y nella causazione del sinistro e che venissero condannati i convenuti – in solido tra loro – al risarcimento dei danni subiti e quantificati in euro 5.020,00 o nella somma ritenuta di giustizia, oltre al danno da rivalutazione monetaria e interessi di legge dal giorno dell’evento nonché alle spese del procedimento.

Il Giudice di Pace ha respinto la domanda di parte attrice che ha proposto appello.

 

 

LA POSIZIONE DEL TRIBUNALE IN FUNZIONE DI GIUDICE DI APPELLO

 

Secondo giurisprudenza ormai consolidata, nel caso di investimento di un pedone, può essere affermata la colpa esclusiva dello stesso, quando ricorrono le seguenti circostanze: 1) il conducente, per motivi estranei ad ogni diligenza sia venuto a trovarsi nella condizione obiettiva di non poter avvistare il pedone ed osservarne con tempestività i movimenti; 2) i movimenti siano stati così rapidi ed inaspettati da convergere all’improvviso in direzione della linea percorsa dal veicolo, in modo che il pedone venga a trovarsi a distanza così breve dal veicolo, da rendere inevitabile l’urto; 3) nessuna infrazione, benché minima, sia addebitabile al conducente, avendosi, in caso contrario, soltanto una colpa concorrente del pedone.

Ciò detto, questa essendo la dinamica fattuale emergente dal compendio probatorio in atti, risulta incontrovertibile la connotazione colposa della condotta della pedone la quale, in disprezzo delle regole sulla circolazione stradale e di normale prudenza, si è immessa repentinamente sulla strada, parlando a telefono e senza neanche guardare se sopraggiungessero veicoli. D’altronde, la sua condotta è stata anche sanzionata dagli agenti di polizia intervenuti sul posto.

Non può tuttavia sottacersi la sussistenza di un profilo colpa anche nella condotta della conducente del veicolo, posto che la stessa ha dichiarato agli agenti di polizia intervenuti sul posto di aver visto, da un lato, l’autobus e, dall’altro, la pedone correre lungo il marciapiede lungo la stessa direzione del mezzo.

Quindi, stante la connotazione dei luoghi (presenza della fermata dell’autobus) e le circostanze di fatto che si erano venute creare (presenza dell’autobus in prossimità della fermata e di una pedone che correva sul marciapiede lungo la direzione seguita dal mezzo) la conducente avrebbe dovuto prevedere, con un minimo sforzo di diligenza, un attraversamento della sede stradale da parte della pedone e, di conseguenza, avrebbe dovuto adottare una condotta più prudente e consona alla situazione concreta che si era a venuta a creare.

 

Pertanto, alla luce di quanto esposto, si deve ritenere che la conducente dell’autovettura abbia concorso della misura del 20% alla causazione del sinistro per cui è causa, con la conseguenza che in tale percentuale vanno risarciti i danni subiti dall’appellante.

 

Si allega il testo della sentenza

Tribunale di Trieste, sentenza nr. 380 del 7 giugno 2019

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