DIRITTO CIVILE: risarcimento del danno e le sentenze gemelle

Elisa Boreatti
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Cos’è la compensatio lucri cum damno?
L’espressione “compensatio lucri cum damno” letteralmente significa “compensazione del guadagno con il danno” e indica quel particolare strumento utilizzato dal Giudice per la stima e la liquidazione del danno diretto ad evitare che un evento lesivo apporti al danneggiato un vantaggio economico che vada oltre il risarcimento del danno subito.

Il contrasto giurisprudenziale
La posizione della giurisprudenza sull’argomento non è univoco, tanto è vero che nel 2018 le Sezioni Unite sono intervenute con 4 sentenze, cd “le sentenze gemelle”.
Il primo orientamento riteneva operante la compensatio solo quando il pregiudizio e l’incremento discendevano entrambi, con rapporto immediato e diretto, dallo stesso fatto generatore del danno.
Un altro e contrapposto orientamento riteneva, invece, che ai fini dell’operatività della compensatio, lucro e danno non andavano concepiti come un credito ed un debito autonomi per genesi e contenuto, ma occorreva verificare se il vantaggio ottenuto fosse conseguenza immediata e diretta del fatto illecito.

L’intervento delle Sezioni Unite
Con le quattro sentenze “gemelle” del 22.05.2018, la n. 12564, la nr. 12565, la nr. 12566 e la nr.12567, le Sezioni Unite hanno chiarito che può operarsi la compensatio quando il vantaggio economico ha la stessa causa giustificativa dell’obbligazione risarcitoria.
Partendo da tale presupposto di seguito come le Sezioni Unite hanno deciso sulle situazioni loro sottoposte.

Sez. Un. Nr. 12564/18:
Quesito: Dall’ammontare del risarcimento del danno patrimoniale riconosciuto al familiare di persona deceduta per colpa altrui deve essere detratto il valore capitale della pensione di reversibilità percepita dal superstite in conseguenza della morte del congiunto?
Le SU ha dato risposta negativa in quanto la pensione di reversibilità “non è geneticamente connotata dalla finalità di rimuovere le conseguenze prodottesi nel patrimonio del danneggiato per effetto dell’illecito del terzo”. La pensione, infatti, osservano gli Ermellini, è la contropartita che l’ordinamento promette al lavoratore che, sacrificando parte della sua retribuzione, ha contribuito alla costituzione della sua posizione previdenziale.
Pertanto, in tal caso, non opera la compensatio.

Sez. Un. 12565/18
Quesito: Dall’ammontare del risarcimento del danno da fatto illecito deve detrarsi il vantaggio economico che il danneggiato ha ottenuto sotto forma di indennizzo assicurativo in conseguenza di quel fatto?
Le SU hanno ritenuto che si dovesse applicare la compensatio dal momento che “nell’assicurazione contro i danni, l’indennità assicurativa è erogata in funzione di risarcimento del pregiudizio subito dall’assicurato in conseguenza del verificarsi dell’evento dannoso: esso soddisfa, neutralizzandola in tutto o in parte, la medesima perdita al cui integrale ristoro mira la disciplina della responsabilità risarcitoria del terzo autore del fatto illecito”.

Sez. Un. 12566/18
Quesito: Dall’ammontare del danno risarcibile si deve scomputare la rendita per l’inabilità permanente riconosciuta dall’INAIL a seguito di infortunio occorso al lavoratore durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro?
Le SU hanno ritenuto operante la compensatio dal momento che l’erogazione effettuata dall’istituto è una prestazione economica a contenuto indennitario – che trova la sua fonte nella legge – e viene versata con la specifica funzione di garantire la copertura del pregiudizio occorso al lavoratore in caso di infortunio sulle vie del lavoro. In particolare il Collegio afferma a tal proposito che “l’importo della rendita di inabilità permanente corrisposta dall’INAIL per l’infortunio in itinere occorso al lavoratore va detratto dall’importo dovuto, allo stesso titolo, al danneggiato da parte del terzo responsabile del fatto illecito”.

Sez. Un. nr.12567/18
Quesito: Nella liquidazione del danno patrimoniale relativo alle spese di assistenza che una persona invalida sarà costretta a sostenere vita natural durante, deve tenersi conto, in detrazione, della indennità di accompagnamento erogata dall’Istituto nazionale della previdenza sociale?
Le SU, come nella situazione precedente, hanno osservato che l’indennità di accompagnamento è funzionalmente “diretta a fronteggiare e a compensare direttamente il medesimo pregiudizio patrimoniale causato dall’illecito: la necessità di retribuire un collaboratore o assistente per le necessità della vita quotidiana del minore reso disabile per negligenza al parto”. Anche in tal caso, quindi, è operante la compensatio.

Riproduzione riservata
Avv. Elisa Boreatti                                            Dott.ssa Rosa Colucci

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