LA SENTENZA: Risarcimento del danno ridotto in caso di mancato utilizzo della cintura di sicurezza

Elisa Boreatti

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Si configura concorso di colpa, e per tale motivo il risarcimento del danno deve essere ridotto, se la vittima di incidente stradale non ha indossato la cintura di sicurezza

 

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 28 marzo – 27 agosto 2019, n. 21747


Per i Giudici della Cassazione è corretta la sentenza pronunciata dalla Corte di Appello che ha ridotto il risarcimento del danno dei familiari di una donna rimasta coinvolta in un incidente causato da altro automobilista che non aveva rispettato il rosso in quanto è stata raggiunta la prova che «la persona trasportata a bordo del furgone non aveva allacciato la cintura di sicurezza nel momento dello scontro».

La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha, inoltre, in più occasioni ribadito che in materia di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, la ricostruzione delle modalità del fatto generatore del danno, la valutazione della condotta dei singoli soggetti che vi sono coinvolti, l’accertamento e la graduazione della colpa, l’esistenza o l’esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l’evento dannoso, integrano altrettanti giudizi di merito, come tali sottratti al sindacato di legittimità se il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico (v., tra le altre, le sentenze 23 febbraio 2006, n. 4009, 25 gennaio 2012, n. 1028 e 30 giugno 2015, n. 13421, nonché l’ordinanza 22 settembre 2017, n. 22205).
Nella specie la Corte d’appello, con motivazione adeguata e priva di vizi logici, ha illustrato con chiarezza le ragioni per le quali ha ritenuto di confermare la decisione del Tribunale riconoscendo un concorso di colpa, nella misura del 30 per cento.

A fronte di simile ricostruzione, ha proseguito la Corte, il ricorso in Cassazione presentato dai familiari deve essere respinto risolvendosi nel tentativo di ottenere in questa sede un nuovo e non consentito esame del merito.

Si allega:

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 28 marzo – 27 agosto 2019, n. 21747

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