Corte di Cassazione, Sezione VI civile, ordinanza nr. 15893 del 10 luglio 2019
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La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso presentato da una donna con il quale aveva impugnato la sentenza del Tribunale, in funzione di giudice di secondo grado, che aveva riconosciuto anche a lei una responsabilità nella causazione dell’incidente ove era rimasta coinvolta.
Il Supremo organo infatti, confermando la sentenza pronunciata in secondo grado, ha ribadito che la condotta del pedone di porsi in una posizione poco visibile viola le regole di prudenza imposte ai pedoni dal codice della strada.
Pertanto “imprevedibilità della presenza del pedone sulla sede stradale” è sufficiente, secondo i giudici, per ridimensionare le responsabilità dell’automobilista e accertare «l’esistenza di un apporto concausale nella provocazione del sinistro riconducibile alla condotta della danneggiata, ovvero di un suo concorso di colpa nella misura del 40%».
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Si allega il testo della ordinanza:
Corte di Cassazione, Sezione VI civile, ordinanza nr. 15893 del 10 luglio 2019