La corte di Cassazione con l’ordinanza n. 376/2021 del 13 gennaio 2021 ha stabilito che per opponibilità ai terzi degli effetti dello scioglimento della comunione legale derivante dalla separazione personale dei coniugi, relativamente all’acquisto di beni immobili o mobili registrati avvenuto con dichiarazione del coniuge acquirente dello stato di separazione, deve considerarsi necessaria e sufficiente la sola trascrizione nei registri immobiliari recante la corrispondente indicazione indipendentemente dall’annotazione del provvedimento di separazione a margine dell’atto di matrimonio.
La questione nasceva dalla causa intentata da una signora contro la curatela del fallimento del marito, da cui era legalmente separata, al fine di ottenere la declaratoria di sua esclusiva proprietà di un immobile acquistato dopo la detta separazione dal coniuge e prima della dichiarazione di fallimento.
In primo grado la domanda veniva rigettata ed avverso tale decisione si proponeva appello, trovando anche qui in completo rigetto.
Avverso la sentenza di appello la signora proponeva ricorso in cassazione denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 2659 e 2665 c.c. e della l. n. 52/1985, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e 5, c.p.c. nonché degli artt. 91 e 92 c.p.c.. In particolare, sosteneva l’erroneità e illegittimità della sentenza del giudice di seconde cure, per aver trattato la nota di trascrizione, su cui verte la materia del contendere, come una nota correttamente trascritta nei confronti del coniuge fallito equiparando l’assenza dell’indicazione del regime patrimoniale della ricorrente ad acquisto effettuato in comunione dei beni.
Gli ermellini nella sentenza in commento, hanno però evidenziato l’infondatezza della censura nel suo complesso, sostenendo che la nota di trascrizione depositata nel giudizio di primo grado dalla ricorrente concernente l’acquisto dell’immobile dalla medesima effettuato non risultava indicato il regime patrimoniale dell’istante quale coniuge separata dal fallito, essendo la relativa casella del “Quadro C” ingiustificatamente vuota, nonostante nell’atto di vendita fosse indicata la qualità di coniuge legalmente separato dell’attrice e, nonostante, nella circolare del Ministero delle Finanze n. 128/1995 sia prescritta l’obbligatoria indicazione del regime patrimoniale delle parti contraenti, quando risulti che le stesse siano coniugate e, in particolare, l’inserimento nell’apposita casella della lettera “S”, se trattasi di soggetto in regime di separazione.
La pubblicità notizia svolge effetti nei confronti del soggetto terzo solo in base al contenuto della nota di trascrizione, la cui individuazione è affidata alla esclusiva responsabilità del soggetto che ne richiede la suddetta trascrizione su cui incombe l’onere di procedervi redigendola ex art. 2659 c.c..
Di conseguenza, una volta redatta la nota ed avvenuta la trascrizione sulla base della stessa, il contenuto della pubblicità-notizia è solo quello da essa desumibile e su chi riceve e si avvale della notizia non incombe alcun onere di controllo ulteriore. Tale principio è ancor più efficace alla luce delle modifiche arrecate all’art. 2659 c.c. dall’art. 1 l. n 52/1985, che ha imposto l’indicazione, nella nota di trascrizione, del regime patrimoniale delle parti coniugate.
Atteso tutto quanto sopra la Suprema Corte considerava infondati i motivi di censura, rigettava il ricorso e compensava le spese di giudizio.
Commento dello Studio Legale Boreatti Colangelo & Partners