Corte di Cassazione, sezione III Civile, sentenza nr. 12251 depositata il 9.5.2019
In corso di vigenza di polizza stipulata da una azienda ospedaliera secondo il modello “loss occurrance le parti avevano approvato una appendice che stabiliva, “con effetto dalle ore 24:00 del 31.03.2004”, la modifica della garanzia assoggettandola al modello “claims made”.
L’assicurazione, tuttavia, aveva rifiutato di fornire copertura per responsabilità civile in ordine a sinistri intervenuti fra le ore 24:00 del 30.06.2001 e le ore 24:00 del 31.03.2004, motivando la decisione in base alla circostanza che le relative richieste di risarcimento erano pervenute oltre il 31.12.2005 e che quindi la garanzia non poteva operare, ritenendo applicabili le modifiche intervenute in corso di vigenza della polizza (e quindi il modello “claims made”) anche al periodo antecedente al 31.03.2004.
La Suprema Corte ha accolto le domande della azienda ospedaliera (che in secondo grado erano state rigettate) sottolineando che il criterio interpretativo fissato dall’art. 1362, comma 1, c.c. è costituito dalla individuazione della comune intenzione delle parti che, pur non dovendo limitarsi al senso letterale delle parole usate, non può che procedere da questo, salva la necessità di valutare anche il comportamento complessivo delle parti (art. 1362, secondo comma, c.c.) e di effettuare una interpretazione complessiva delle clausole (art. 1363 c.c.).
Da qui l’esigenza che, nell’indagare la comune intenzione delle parti, si valuti prioritariamente il senso letterale delle espressioni usate, che si pone come “il primo degli strumenti dell’indagine ermeneutica” (Cass. n. 511/1984) e che potrebbe rivelarsi chiaro ed univoco al punto da rendere superfluo qualsiasi approfondimento interpretativo (cfr. Cass. n. 12360/2014), a meno che non emergano incoerenze fra tale senso letterale ed ulteriori ed esterni indici rivelatori della volontà dei contraenti (cfr. Cass. 25840/2014).
Sulla base di tali considerazioni, valutando prioritariamente – come necessario – il testo contrattuale, si afferma che – per un verso – modificare una disciplina “con effetto” da una certa data non può avere altro significato che far decorrere la nuova disciplina dalla data della modifica (senza possibilità di farla retroagire, in difetto di una espressa previsione in tal senso) e – per altro verso – che l’appendice nel caso di specie non contiene indici rivelatori di una volontà in senso contrario.
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Si allega il testo della sentenza
Corte di Cassazione, sezione III Civile, sentenza nr. 12251 depositata il 9.5.2019