All’interno di una società, tanto di capitali quanto di persone, si può verificare la necessità per alcuni dei soci di dover regolare i loro rapporti, per tale motivo il codice ha previsto lo strumento dei patti parasociali.
I patti parasociali sono dei veri e propri contratti di diritto privato stipulati tra più soci, con i quali questi ultimi hanno la possibilità di andare a stabilire determinati comportamenti futuri che dovranno essere osservati durante la vita della società o, comunque, in occasione dell’esercizio di taluni diritti derivanti dalle partecipazioni detenute.
Questi patti, in quanto veri e propri contratti di diritto privato, risultano essere vincolanti solo ed esclusivamente per i soci che vi aderiscono, pertanto non risultano essere opponibili ai terzi e sono distinti dallo statuto e dall’atto costitutivo della società, che invece sono vincolanti per tutti i soci, attuali e futuri. È bene evidenziare che in caso di contrasto tra i patti parasociali e lo statuto, è quest’ultimo a prevalere.
L’articolo 2341-bis prevede, limitatamente alle S.p.A., che i patti parasociali aventi ad oggetto l’esercizio del diritto di voto, i limiti al trasferimento delle azioni o partecipazioni in società o l’esercizio di una influenza dominante sulla società, non possono avere una durata superiore a cinque anni, ad anche se le parti prevedono un termine superiore, si intendono comunque stipulati per cinque anni, ma allo stesso tempo è prevista la possibilità di rinnovo alla scadenza. Nel caso in cui non sia previsto alcun termine di durata per il patto, ciascun socio firmatario ha diritto di recedere previo preavviso di 180 giorni.
Tale disciplina non si applica ai patti strumentali ad accordi di collaborazione nella produzione o nello scambio di beni o servizi a società interamente possedute dai partecipanti all’accordo.
Nelle società che fanno ricorso al capitale di rischio esiste un ulteriore obbligo in capo agli aderenti al patto parasociale, previsto dall’art. 2341-ter, in quanto questo deve essere comunicato alla società ed altresì deve essere dichiarato in apertura di ogni assemblea (a fronte della dichiarazione, questa dovrà essere trascritta nel verbale da depositare presso il Registro delle Imprese).
Nel caso in cui gli aderenti al patto non effettuino la dichiarazione in assemblea, questi non potranno votare e nel caso in cui esercitino comunque tale diritto, nonostante il divieto, la delibera assembleare sarà annullabile a norma dell’art. 2377 c.c. qualora il voto sia stato determinante ai fini dell’adozione della delibera.
Fatte salve le regole sancite all’art. 2341-bis per le tipologie di patti espressamente indicati, per tutti gli altri accordi non esistono limitazioni di sorta. È tuttavia pacifico che possano ammettersi patti parasociali anche in s.r.l., s.r.l.s. e tutte le altre tipologie societarie, i quali però non potranno fare riferimento alla disciplina dettata dalla suddetta norma, bensì, più in generale, all’autonomia contrattuale.
Venendo è quella che è l’efficacia dei patti parasociali, come anticipato, questi hanno efficacia meramente obbligataria tra le parti che li sottoscrivono, pertanto gli obblighi derivanti dal patto parasociale non sono suscettibili di esecuzione in forma specifica, mediante decisioni giudiziarie aventi effetti costitutivi ai sensi dell’art. 2932 c.c..
La trasgressione dei patti parasociali fa dunque sorgere in capo al socio inadempiente l’obbligo di risarcire i danni eventualmente arrecati agli altri soci partecipanti al patto, purché i soci danneggiati provino e quantifichino in giudizio il danno subito a causa dell’altrui violazione del patto.
Per ovviare a tale inconveniente e conferire maggiore solidità al patto parasociale, è frequente la pattuizione di una penale, consistente in una somma predeterminata di denaro che l’inadempiente si impegna a versare a favore dell’altra parte in caso di violazione dell’accordo, a prescindere dalla prova del danno subito e in assenza di un giudizio civile.
Vista la disciplina applicabile ai patti parasociali e quella che è la loro efficacia, è necessario verificare quelle che sono le tipologie di patti più utilizzate, premesso comunque che questa tipologia di strumento viene utilizzata per gli scopi più vari, e che dunque la seguente elencazione non può considerarsi esaustiva.
Sindacato di votoà È il patto che si attua mediante l’esercizio del diritto di voto in assemblea secondo quanto stabilito dalla maggioranza dei soci che aderiscono al patto, oppure secondo quanto deciso da un organo interno al patto o, ancora, mediante il rilascio di una delega ad un rappresentante comune (c.d. direttore del sindacato) che esprimerà il voto secondo le istruzioni impartite dagli stessi soci pattisti. Obiettivo primario di tale tipologia di patto è dotare di stabilità il governo della società. Il sindacato di voto, al pari degli altri patti parasociali, non può violare i principi generali di buon funzionamento della società e di tutela degli interessi dei creditori.
Patti di consultazioneà Accordi con i quali i soci si impegnano semplicemente a discutere insieme le materie oggetto di voto nella successiva assemblea, senza imporne però le modalità di esercizio del voto stesso.
Sindacato di bloccoà È il patto che impone limiti e vincoli al libero trasferimento di azioni o quote. Scopo principale di questo sindacato è dotare di stabilità l’assetto proprietario, impedendo che alcuni azionisti possano uscire dalla società o che estranei vi possano entrare in qualità di soci; in altri casi, scopo del sindacato di blocco è anche quello di ottimizzare il valore della partecipazione compravenduta. Tra questi patti rientrano:
– Patto di non alienazione: si tratta di un accordo che sancisce il divieto di alienare la partecipazione per un tempo determinato (ovviamente non superiore a 5 anni);
– Patto di prelazione: patto con cui si stabilisce che, in caso di vendita della partecipazione sociale, ciascun socio è obbligato ad offrirla agli altri, prima di alienarla a terzi, alle medesime condizioni contrattuali;
– Patto di godimento: patto attraverso il quale ciascun socio è obbligato a chiedere ed ottenere il gradimento (un’autorizzazione), da parte del soggetto investito di tale potere, per la cessione della propria partecipazione a terzi;
– Patto tag-along: accordo finalizzato alla tutela del socio di minoranza, al quale viene attribuito il diritto di vendere le azioni insieme al socio di maggioranza, qualora quest’ultimo decida di cedere le proprie, profittando delle medesime condizioni contrattuali concordate con il terzo acquirente e, comunque, ad un prezzo non inferiore ad un certo valore. Lo scopo di questo patto è quello di impedire che il socio di minoranza rimanga intrappolato nella società dalla quale il socio di riferimento decide di uscire, garantendosi un prezzo di vendita più vantaggioso di quello che potrebbe spuntare in caso di contrattazione diretta ed individuale con il terzo acquirente;
– Patto drag-along: accordo finalizzato alla tutela del socio di maggioranza che, qualora decida di cedere le proprie azioni, ha il diritto di vendere anche la partecipazione posseduta dal socio di minoranza alle medesime condizioni contrattuali a lui riservate e, comunque, ad un prezzo non inferiore ad un determinato valore. L’utilità di questo patto emerge, soprattutto, quando è formulata una proposta di acquisto della totalità delle partecipazioni societarie e vi è il rischio che il socio di minoranza metta in atto comportamenti ostruzionistici.
Sindacato di controlloà È il patto stipulato fra alcuni soci che si accordano su come esercitare la loro influenza dominante nella società, al fine di condizionarne le scelte economiche e gestionali.
Patto relativo al finanziamento della societàà È l’accordo con il quale alcuni soci si impegnano, a fronte di documentate esigenze di finanziamento, ad offrire un prestito alla società fino a concorrenza di un multiplo prestabilito della partecipazione posseduta da ciascun socio.
Patto modificativo del regime di responsabilità di alcuni socià accordi mediante i quali alcuni soci si impegnano a rispondere in misura illimitata (o limitata) per le obbligazioni presenti e future della società. Posto che il regime di responsabilità nei confronti dei terzi è inderogabile, i patti che limitano o esonerano dalla responsabilità illimitata o dalla solidarietà uno o più soci sono efficaci nei soli rapporti interni e non possono essere opposti ai creditori sociali che mantengono fermo il diritto di escutere il patrimonio di ciascun socio.
Patto relativo agli utili e alle perditeà È l’accordo con cui si prevedono criteri di ripartizione degli utili e/o delle perdite differenti da quelli stabiliti nell’atto costitutivo o nello statuto della società. La validità di simili accordi è sancita nello stesso Codice civile, che ammette l’attribuzione di partecipazioni in misura non proporzionale ai conferimenti eseguiti dai soci (artt. 2346 e 2468 cod. civ.).
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Avv. Gennaro Colangelo Dr. Luigi Faggiano