DIRITTO COMUNITARIO, CIVILE, DEL CONSUMATORE: prodotto difettoso e garanzia per vizi / terza parte

Elisa Boreatti
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Corresponsabilità dei produttori

Difficilmente la creazione di un prodotto si esaurisce nell’opera di un unico produttore. Spesso accade che il risultato finale della catena produttiva sia frutto del contributo di più fabbricatori. In tale ipotesi dunque si pone la necessità di stabilire in base a quali criteri normativi sia possibile distribuire la responsabilità per prodotto difettoso.

Orbene, come la migliore dottrina ha avuto modo di osservare, ai fini della attribuzione della responsabilità occorre innanzitutto considerare il momento in cui vi è l’insorgenza del vizio e soprattutto in capo a quale produttore del processo produttivo esso può essere allocato.

A tal proposito si possono ipotizzare due ipotesi: il primo: il vizio è intervenuto a monte della catena produttiva (pertanto tutti i soggetti che appartengono agli altri anelli della catena subiranno il vizio del prodotto e risponderanno dei danni provocati dal difetto del prodotto tenuto in conto della loro contribuzione al rischio medesimo); il secondo è quando il difetto è venuto  ad esistere nella fase intermedia di produzione del bene (in tal caso il produttore che si colloca all’inizio della fase produttiva sarà esente da responsabilità).

Può altresì accadere che l’individuazione del soggetto possa risultare impossibile non potendo accertarsi a quale anello della catena produttiva possa essere relativo il difetto ovvero può accadere che la distribuzione del prodotto abbia causato il danno rendendo ancor più difficile le indagini circa il momento della sua verificazione. In risposta a questa esigenza è stata prospettata una soluzione che trae origine dal sistema nordamericano ossia, la c.d. teoria della contribuzione del rischio applicabile laddove non sia possibile per il danneggiato individuare il soggetto responsabile. Seguendo il solco della teoria in parola, ognuno dei potenziali produttori ha contribuito alla creazione di una posizione di rischio in capo all’utilizzatore finale. Pertanto, ciascun danneggiato può agire verso ciascun potenziale danneggiante su cui graverà l’onere di individuare altri soggetti potenzialmente corresponsabili: così facendo l’onere della prova viene trasferito dai danneggiati ai potenziali danneggianti che dovranno dimostrare di non essere coinvolti nella produzione del difetto del prodotto al fine di non rispondere del danno arrecato. Considerato che un prodotto viene immesso sul mercato a fronte dell’operato di tutti i partecipanti alla catena produttiva al consumatore danneggiato sarà sufficiente provare l’utilizzo del prodotto e la causalità tra tale uso è il danno subito non essendo necessario individuare quale dei danneggianti sia l’effettivo responsabile. La medesima dinamica vale per il fabbricante finale il quale, avendo risarcito il danneggiato anche per gli altri produttori, potrà agire nei confronti di tutti gli altri produttori e saranno costoro a dover provare a quale di essi risale causalmente il difetto. Tuttavia come rilevato da attenta dottrina al fabbricante finale potrebbe essere noto il fabbricante che ha fornito la componente ma non il fabbricante che ha fornito la materia prima difettosa. In questo caso il fabbricante finale potrà avvalersi dell’art. 116 del Cod. Cons. chiedendo al fabbricante della componente di comunicargli entro tre mesi dalla richiesta l’identità e il domicilio del fabbricante della materia prima. Va da sé che in mancanza della predetta comunicazione il fabbricante della componente sarà soggetto al regresso sia come fabbricante della componente che come fabbricante della materia prima difettosa.

Quanto fin qui affermato induce a ritenere configurabile una responsabilità solidale dei diversi soggetti coinvolti nella filiera produttiva come peraltro previsto dall’art. 5 della Direttiva 85/374/CE trasfuso nell’art. 120 Cod. Cons. in base al quale più persone responsabili del medesimo danno rispondono solidalmente. La attribuzione della responsabilità solidale viene giustificata dal presupposto che il prodotto sia inteso come complesso di più parti unificate da un unico atto definitivo quale è quello dell’assemblaggio. Da ciò consegue che, se il difetto inerisce ad un componente del prodotto finito o alla materia prima, la responsabilità solidale coinvolgerà ciascun fabbricatore compreso quello finale che ha messo in circolazione il prodotto difettoso ex art. 115, comma 2-bis, Cod. Cons.. Nonostante l’evidente vantaggio del riconoscimento della responsabilità solidale, il legislatore ha indicato con l’art. 118 Cod. Cons. specifiche ipotesi di esonero. Più specificamente si prevede che la responsabilità è esclusa se il prodotto non è stato messo in circolazione; oppure se il difetto non esisteva al momento della sua commercializzazione; oppure se non era riconoscibile in base allo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche; ancora, se è conforme a norma giuridica imperativa o ad un provvedimento vincolante eccetera. Salvo i casi appena enunciati a titolo esemplificativo il produttore che ha risarcito può rivalersi nei confronti degli altri produttori mediante l’esercizio del diritto di regresso attribuito ex lege.

Per quanto riguarda i criteri di ripartizione interna del debito risarcitorio stabiliti dall’art. 121 Cod. Cons. si osserva che essi riflettono quelli stabiliti nella disciplina generale dell’ articolo 2055 c.c. Se tra le due norme richiamate vi è medesimezza di ratio lo stesso non si può osservare per quel che riguarda l’elemento soggettivo della responsabilità. Infatti, mentre nell’ articolo 2055 c.c. si prevede un sistema di responsabilità per colpa, l’art. 121 Cod. Cons. consente di arrivare a risultati assai vicini a quelli di una responsabilità oggettiva. A tal proposito però occorre osservare che recentemente la Corte di cassazione ha evidenziato che la responsabilità da prodotto difettoso a natura presunta e non oggettiva. prescindendo tale accertamento dalla prova della colpevolezza del produttore (elemento soggettivo) ma non anche dalla dimostrazione dell’esistenza di un difetto del prodotto. (Cassazione civile sent. n. 15851/2015).

Invece, il criterio della dimensione del rischio riferibile a ciascuno dei corresponsabili appare del tutto innovativo in quanto la ratio sottesa allo stesso indica quanto sia rilevante non solo la materiale creazione delle condizioni che hanno determinato il rischio ma anche la sua calcolabilità da parte di ciascuno. Occorre evidenziare che due sono i criteri mediante i quali è possibile calcolare per ciascun produttore l’entità del rischio: in primo luogo le condizioni che hanno determinato il rischio, vale a dire l’occasione nell’ambito della quale si è verificato il danno; in secondo luogo la calcolabilità del danno da parte di ciascuno. Da ciò emerge la necessità di dover comparare la misura del rischio e la quota di partecipazione allo stesso al fine di determinare l’esistenza della responsabilità anche secondo il livello di diligenza operata nel processo produttivo. Per conseguenza, a seguito della enunciata comparazione, si giungerà a riferire ciascun responsabile una proporzionata quota di rischio e quindi di responsabilità. Portando alle estreme conseguenze gli effetti della comparazione dei rischi può sicuramente ammettersi il caso in cui, nonostante la presenza di più fabbricatori, il rischio sia riconducibile all’attività di uno solo di questi. Tale ipotesi infatti può verificarsi laddove il danno sia la conseguenza di un difetto avvenuto durante la fabbricazione non potendosi addebitare alcuna responsabilità in capo al produttore finale perché costui non può certamente accollarsi il danno derivante da una mancata gestione del rischio di impresa.

 

Strumenti del consumatore danneggiato

Delineata a tratti essenziali la disciplina circa la responsabilità del produttore occorre a questo punto individuare quali siano gli strumenti utili al consumatore danneggiato per ristorarsi dal danno subito. Innanzitutto, la norma di riferimento è ravvisabile nell’art. 123 Cod. Cons. la quale prevede la risarcibilità del danno in due sole ipotesi tassativamente indicate: la prima, per morte o lesioni personali; mentre, la seconda, attiene alla distruzione o deterioramento di una cosa destinata all’uso o consumo privato diversa dal prodotto difettoso purché di valore superiore ad euro 387,00.

Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in un termine di 3 anni a decorrere dalla data in cui il danneggiato ha avuto conoscenza del danno e dell’identità del responsabile ed è soggetto al termine di decadenza decennale a far data dalla messa in circolazione del bene. Se la norma non lascia spazi per il risarcimento di danni ulteriori a quelli appena descritti, la giurisprudenza ha invece mostrato un’apertura maggiore giungendo a considerare ammissibile la risarcibilità del danno non patrimoniale inteso come sofferenza psicologica e come compromissione dei diritti inviolabili della persona. La disciplina prevista dal Codice del consumo interagisce per fattispecie comparabili con quella tradizionale di cui al Codice civile alla stregua di ciò i rimedi esperibili dal consumatore nel caso in cui il difetto sia determinato dall’esistenza di un vizio occulto da parte del produttore possono essere sempre quelli individuati dal Codice civile. In particolare l’art. 1492, primo comma, prevede la possibilità per il compratore di risolvere il contratto di compravendita e ottenere la restituzione del prezzo versato (azione redibitoria) ovvero la possibilità di ridurre il prezzo in base alla valutazione del vizio (azione estimatoria). Tale ipotesi non è percorribile nel caso in cui la cosa venduta sia perita in conseguenza del vizio: in tal caso il compratore avrà diritto alla risoluzione del contratto di vendita ex art. 1492, terzo comma, c.c.. In entrambi i casi è necessario che il compratore fornisca la prova del vizio lamentato. L’esperimento di tali azioni non preclude poi l’ulteriore diritto del compratore al risarcimento del danno subito ai sensi dell’art. 1494 c.c. che tuttavia richiede la dimostrazione del fatto che il venditore abbia colpevolmente ignorato l’esistenza del vizio. L’elemento soggettivo e altresì requisito indispensabile per il rimedio di cui all’ art. 1497 c.c. esperibile qualora il bene venduto non corrisponda alle qualità promesse. La norma in questione richiama infatti espressamente la disciplina prevista in tema di risoluzione del contratto per inadempimento in relazione al quale l’elemento della colpa si configura come essenziale. Quest’ultima fattispecie si avvicina molto all’ipotesi di non conformità del bene di consumo al contratto di vendita ex art. 129 Cod. Cons. riguardo alla quale l’art. 130 Cod. Cons. prevede due azioni specifiche tra loro alternative: da una parte, il consumatore ha la possibilità di ottenere la riparazione o la sostituzione del bene; dall’altra, in alternativa, potrà chiedere un’adeguata riduzione del prezzo pattuito o in mancanza la risoluzione del contratto.

La richiesta di riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto sono però perseguibili solo nel caso in cui la riparazione o la sostituzione del bene siano diventate impossibili o eccessivamente onerose o qualora la relativa richiesta sia stata formulata con ritardo. È possibile dunque percepire come la ratio dell’intero sistema e chiaramente quella di preservare il contratto che le parti hanno originariamente concluso riequilibrando le rispettive posizioni e salvaguardando ancora una volta il contraente debole.

Riproduzione riservata

Avv. Elisa Boreatti                  Avv. Salvatore Capone

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