DIRITTO CONDOMINIALE: Amministratore: quando serve l’autorizzazione dell’assemblea

Elisa Boreatti

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Corte di Cassazione, Sez. III Civile, sentenza nr. 12715 pubblicata il 14.5.2019

Fatto

B.T. ha agito in via esecutiva nei confronti del Condominio (omissis) di (omissis) , procedendo al pignoramento dei crediti da quest’ultimo vantati nei confronti di alcuni condomini per contributi, in base a una sentenza di condanna al pagamento delle spese processuali relative ad un giudizio di cognizione.
Hanno proposto opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., il condominio debitore nonché uno dei condomini terzi pignorati, P.A. .

Il Tribunale di Catania – Sezione distaccata di Acireale ha rigettato l’opposizione del condominio e ha dichiarato inammissibile quella del P. .

La Corte di Appello di Catania ha confermato la decisione di primo grado.
Ricorrono il condominio (omissis) ed il P. , sulla base di tre motivi.

Resiste con controricorso la B.

 

Gradi di giudizio

Il Tribunale ha rigettato l’opposizione del condominio e ha dichiarato inammissibile quella del P.

La Corte di Appello di Catania ha confermato la decisione di primo grado.

Il condominio (omissis) ed il condomino hanno presentato ricorso per cassazione.

 

Principi espressi dalla Suprema Corte

In base alla giurisprudenza di questa Corte, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso per cassazione proposto dall’amministratore del condominio senza la preventiva autorizzazione assembleare, eventualmente richiesta anche in via di ratifica del suo operato, in ordine a controversie che non rientrano tra quelle per le quali è autonomamente legittimato ad agire ai sensi dell’art. 1130 c.c. e art. 1131 c.c., comma 1, nè può essere concesso un termine per la regolarizzazione, ai sensi dell’art. 182 c.p.c., allorché il rilievo del vizio, in sede di legittimità, sia stato sollevato non d’ufficio, ma dalla controparte nel suo controricorso (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 12525 del 21/05/2018, Rv. 651377 – 02, che richiama i principi affermati da Cass., Sez. U, Sentenza n. 4248 del 04/03/2016, Rv. 638746 – 01; in precedenza, sulla necessità di autorizzazione dell’assemblea, cfr. anche: Cass., Sez. 2, Sentenza n. 2179 del 31/01/2011, Rv. 616487 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 12972 del 24/05/2013, Rv. 626693 – 01; Sez. U, Sentenza n. 18331 del 06/08/2010, Rv. 614419 – 01).
La presente controversia ha ad oggetto la contestazione del diritto di un creditore del condominio di procedere, in base ad un titolo giudiziale, ad esecuzione forzata nei confronti dello stesso condominio, mediante pignoramento dei suoi crediti verso i condomini per contributi.

Non si tratta di una controversia avente ad oggetto direttamente la riscossione dei contributi, l’erogazione delle spese di manutenzione o la gestione di una o più cose comuni, nè viene dedotta l’estinzione (successiva alla formazione del titolo) del credito fatto valere contro il condominio, ma solo una pretesa inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata, secondo le modalità concretamente adottate dal creditore, onde la proposizione dell’opposizione non può ritenersi rientrare tra le ordinarie attribuzioni dell’amministratore di cui all’art. 1130 c.c..
Di conseguenza, deve negarsi la autonoma legittimazione dell’amministratore a proporla senza autorizzazione (anche eventualmente in ratifica) dell’assemblea.

Si allega il testo della sentenza

Corte di Cassazione, Sez. III Civile, sentenza nr. 12715 pubblicata il 14.5.2019

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