Tribunale di Bolzano, seconda sezione civile, pubblicata l’11 ottobre 2018
Il semplice fatto, come la caduta dalle scale condominiali, non basta a dimostrare il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno subito.
Pur essendo vero che la responsabilità ex art. 2051 c.c. rientra in una delle ipotesi di responsabilità oggettiva, è altrettanto vero che l’attore deve comunque dimostrare il nesso causale tra la cosa (ossia la caduta dalle scale) e il danno, mentre spetta al custode, per andare esente da responsabilità, provare l’esistenza del caso fortuito.
Il Tribunale di Bolzano partendo dal principio di cui sopra ha respinto la domanda di una condomina deducendo che questa non avesse comprovato l’esistenza del nesso causale intercorrente tra il danno subito a seguito di una caduta dalle scale esterne condominiali e le scale stesse evidenziando in particolare che : a) il giorno della caduta non vi erano condizioni climatiche tali a che le scale condominiali esterne potessero essere fonte di pericolo; b) le scale esterne pur sprovviste di corrimano, avevano comunque dei muretti su cui potersi poggiare nella fase di discesa.
avv. Gennaro Colangelo
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Si allega sentenza Tribunale di Bolzano
Tribunale di Bolzano, seconda sezione civile, pubblicata l’11 ottobre 2018