Può capitare che decidiate di comprare casa o concludere un contratto di locazione di un immobile posto all’interno del condominio dove andrete a vivere. In quell’occasione, magari, date per scontato che il vostro cane, o un altro vostro animale domestico, possa venire ad abitare con voi.
Ebbene quello che in quel momento date per scontato, ed anzi oggi è divenuto un vero e proprio diritto, non lo era sino al 2012.
Infatti è stata la legge sul condominio (la nr. 220/2012, entrata in vigore il 18.6.2013) che, modificando il comma 5 dell’art. 1138 cc, ha previsto espressamente che le norme del regolamento condominiale non possono vietare di possedere o detenere animali domestici. E per i regolamenti che a tutt’oggi prevedono ancora questo limite, è intervenuta sul punto la giurisprudenza di merito (Trib. di Cagliari 22 luglio 2016) disponendo l’annullamento della norma del regolamento condominiale contenente il divieto di tenere cani, in quanto, il divieto scolpito dall’ultimo comma dell’art. 1138 c.c. costituisce espressione dei principi di ordine pubblico, dalla cui violazione discende necessariamente la nullità insanabile della statuizione ad esso contraria.
Ma questo vuol dire che prima del 2012, in presenza di un regolamento che prevedeva tra i divieti quello di tenere animali domestici, non era possibile avere un cane in casa?
La risposta è NI: nel senso che questa situazione non era regolamentata, ma la giurisprudenza era più volte intervenuta affermando, in forza di una interpretazione evolutiva, “un vero e proprio diritto soggettivo dell’animale da compagnia non potendo più essere collocato nell’area semantica concettuale delle cose” ma vada riconosciuto altresì come un “essere senziente“. Tanto è vero che la Corte di Cassazione con il decreto 13 marzo 2013 aveva disposto che “il gatto, come anche il cane” vada valutato, ai fini di legge, come membro della famiglia e dunque, in virtù di queste ragioni, esso vada “collocato presso il coniuge separato con regolamento di spese analogo a quello del figlio minore“.
Ammessa dunque la possibilità di tenere animali all’interno del proprio appartamento è comunque necessario soffermarci su due questioni che possono capitare quotidianamente.
La prima.
Il proprietario di un cane, ad esempio, può utilizzare i beni comuni insieme al suo amico fedele?
Ora questo aspetto non viene espressamente affrontato dalla legge sopra richiamata, tuttavia alla luce di quanto indicato nel comma 5 dell’art. 1138 pare impensabile che il condomino-proprietario dell’animale domestico non possa usufruire delle parti comuni purchè questo avvenga nel rispetto degli altri condomini e con le cautele necessarie. Al riguardo è, infatti, buona norma rispettare le disposizioni contenute nell’ordinanza del Ministero della Salute, entrata in vigore il 23 marzo 2009, previdente tra l’altro l’obbligo, nei confronti dei proprietari dell’animale, di mantenere ordine e pulizia nell’intera area di passaggio, di usufruire del guinzaglio in ogni luogo e, qualora si fosse in possesso di animali con indole aggressiva, di applicare la museruola.
Tuttavia si segnala una sentenza del Tribunale di Monza, del 28.3.2017 che ha ritenuto valida la clausola regolamento contrattuale che vieta l’uso dell’ascensore per il trasporto di animali domestici, in quanto non disciplinata espressamente dall’art. 1138 c.c.
La seconda.
Nonostante la modifica, rimane sempre in capo al proprietario/possessore dell’animale domestico una responsabilità sia civile che penale per quanto “commesso” dal suo amico fedele.
Dal punto di vista civile la responsabilità si fonda ex art. 2052 c. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che il proprietario o il possessore dell’animale domestico è ritenuto responsabile per il solo fatto che egli è proprietario o possessore dello stesso.
Ma questa responsabilità c’è sempre e comunque? La risposta è negativa in quanto il proprietario o il possessore andranno esenti da responsabilità se provano che il fatto che ha causato il danno è dipesa da un fattore esterno ed imprevedibile (il cd caso fortuito) idoneo ad interrompere quel nesso causale (In tal senso Cass. civ. 10402/2016). nesso causale tra condotta dell’animale ed evento che invece chi lamenta un danno deve provare.
- Disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone (art. 659 c.p.).
Affinché possa integrarsi la fattispecie di reato di cui all’art. 659 c.p. è necessario che i rumori, gli schiamazzi e le altre fonti sonore indicate nella norma superino la normale tollerabilità ed abbiano attitudine a disturbare un numero indeterminato di persone (In tal senso Cass. pen. 45230/2014). Atteso che, quando non esista una predeterminazione normativa dei limiti delle emissioni, si deve avere riguardo al criterio della normale tollerabilità di cui all’art. 844 c.p.. Quest’ultimo costituisce un referente normativo, per il cui accertamento non è necessario disporre una perizia tecnica, potendo il giudice fondare il suo convincimento su elementi probatori di diversa natura, e, dunque, anche ricorrendo alle sole dichiarazioni testimoniali dei vicini confinanti.
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avv. Elisa Boreatti dott.ssa Bruna Moretti