Corte di Cassazione, seconda civile, ordinanza numero 5732 depositata il 27 febbraio 2019
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Se il conflitto sulle distanze si pone tra diritti spettanti alle proprietà esclusive, seppure inserite in ambito condominiale, la norma da applicare è quella di cui all’art. 907 c.c. e non quella di cui all’art. 1102 c.c. che attiene al concorrente godimento della cosa comune.
Tale principio è stato espresso dalla suprema corte andando a regolare il caso relativo ad un condominio che aveva agito avanti al Tribunale di Modena richiedendo, in quanto proprietario di un unità immobiliare, la rimozione di una costruzione eseguita da altri condomini nell’area scoperta di loro proprietà esclusiva.
Il condomino in questione invoca a sostegno della propria domanda l’applicazione dell’art. 907 c.c. in materia di distanze delle costruzioni dalle vedute.
Si costituivano in giudizio i convenuti sostenendo che, nel caso di specie, dovesse trovare applicazione la norma di cui all’art. 1102 c.c. che disciplina l’utilizzo della cosa comune.
In primo grado il Tribunale respingeva le doglianze del condomino che venivano accolte, diversamente dalla competente corte d’Appello.
La Cassazione confermando la sentenza della Corte d’appello, in sostanza, rileva come poiché il conflitto si pone tra diritti spettanti alle proprietà esclusive dei contendenti, risulta non invocabile la diversa disciplina di cui all’art. 1102 c.c., che attiene al concorrente godimento della cosa comune.
Se, in altre parole, si rientra in ambito condominiale e a rapporti sulle cose comuni tra i condomini, deve prevalere il principio di cui all’art. 1102 c.c. «Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso…».
In forza di tale principio valevole per le parti comuni, pertanto, si sacrifica il limite della distanza previsto dall’art. 907 c.c..
Qualora, però, la costruzione (veranda) in oggetto si trovi su una parte privata e non condominiale, non vi è alcuna ragione di applicare il contemperamento di cui all’art. 1102 e quindi si dovrà applicare il limite previsto dall’art. 907 c.c..
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Si allega:
Corte di Cassazione, seconda civile, ordinanza numero 5732 depositata il 27 febbraio 2019