DIRITTO CONDOMINIALE: differenza tra luci e vedute

Elisa Boreatti
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Milano 3, giugno 2019

Ordinanza numero 14091/19, pubblicata il 23 maggio 2019

 

Perché si possa parlare di veduta, e non di semplice luce, occorre che sia presente non solo la possibilità della inspectio, ma anche quella della prospectio.

Questo il principio di diritto espresso nella ordinanza della Suprema corte  n. 14091/19, depositata il 23 maggio.

Il caso, in particolare, era sorto poiché un condomino si era rivolto al Tribunale di Bari chiedendo la demolizione o l’arretramento, poiché non a distanza regolamentare, di alcuni volumi edilizi realizzati in sopraelevazione sul lastrico solare preesistente allo stabile.

La domanda veniva respinta con sentenza poi confermata nel successivo giudizio di appello.

 

I giudici del merito, in particolare, rilevavano che la natura del manufatto in questione, come da accertamento reso dal CTU nel corso del giudizio, era quello di porta e non di finestra: questo in quanto la sua funzione essenziale risultava quella di rendere possibile l’accesso e non, viceversa, quella di affacciarsi, ovvero oltre che di inspicere anche di prespicere.

Trattandosi di porta e non di veduta, pertanto, secondo i giudici non si applicava la distanza, minima, di dieci metri imposta dal regolamento comunale che avrebbe, in caso contrario, giustificato la domanda degli attori.

Respinta la domanda in primo e secondo grado il soccombente proponeva ricorso per cassazione.

 

La Cassazione, a sua volta, ha respinto i vari motivi di gravame rilevando anzitutto come spetti al giudice del merito, e non a quello della legittimità, lo stabilire se una porta oltre a dare accesso ad un locale assolva anche, o no, alla funzione di assoggettare il fondo vicino ad una visione completa, ossia obliqua e laterale.

In ogni caso, prosegue la Corte, nel giudizio sottoposto alla sua attenzione il Tribunale ha escluso, in base alle risultanze della CTU, che la porta in oggetto potesse qualificarsi anche come veduta, in quanto mancava la possibilità della prospectio, e cioè sia lo sguardo frontale che laterale sul fondo del vicino.

Per quanto riguarda le porte finestrate, in particolare, ricordava ancora la Suprema corte come siano tali solo quelle che presentino finestre qualificabili come vedute e non come semplici luci.
Il principio di diritto è quindi quello ben noto per cui l’obbligo nelle costruzioni di osservare determinate distanze sussiste solo qualora si sia in presenza di vedute e non di luci: nel caso di specie, pertanto, trattandosi di luci e non di vedute correttamente il tribunale ha respinto il ricorso non ritenendo sussistente il requisito della distanza regolamentare di dieci metri invocata dagli attori.

 

avv. Elisa Boreatti

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